ICI - ALIQUOTE 2011
Le ALIQUOTE per l�anno 2011, invariate rispetto all�anno precedente, sono quelle determinate con deliberazione consiliare n. 9 dd. 13.02.2008.
Considerate le intervenute modifiche di cui al decreto legge n. 93 del 27.5.2008 convertito in legge n. 126 del 24.07.2008 che ha abolito l�ICI per l�abitazione principale tranne che per gli immobili di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile) ,A8 (abitazioni in ville) ed A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ed ha stabilito che tale esonero riguarda anche le pertinenze dell�abitazione principale e le abitazioni che il regolamento comunale ha assimilato a quella principale come ad esempio le abitazioni degli anziani in casa di riposo oppure le abitazioni date in uso gratuito ai parenti entro il 3� grado purch� anagraficamente residenti.
si applica
l�aliquota ordinaria 7,00 per mille
- per gli immobili ad uso non abitativo quali negozi, uffici, magazzini ecc;
- per le cantine, soffitte, box e posti macchina non utilizzate direttamente dalle persone che le possiedono
- per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati con contratto regolarmente registrato oppure immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del possessore
- per le aree fabbricabili
l�aliquota ridotta 4,25 per mille
- per l'unit� immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1,A8 e A9 (cio� la casa in cui si abita) dei residenti nel Comune e per le cantine, le soffitte box ed i posti macchina utilizzati dalle persone che li possiedono (soggetto passivo � il proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione purch� residente nel Comune);
- per le unit� immobiliari di categoria catastale A1,A8 e A9 concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale entro il 3� grado, ed affini di 3� grado purch� anagraficamente residenti nelle stesse ed adibite ad abitazione principale il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata � che il parente (figlio/a, fratello, sorella, padre, madre, nonno/a, nipote), il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti oppure non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi;
- per l�unit� immobiliare di categoria catastale A1,A8 e A9 a disposizione degli anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non sia locata;
- per gli immobili ad uso abitativo che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3 e art. 5 comma 2, della Legge 9.12.1998 n. 431;
- per le unit� immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale, possedute dagli enti di assistenza e beneficenza che perseguono lo scopo di concedere in locazione alloggi ai meno abbienti;
- per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivit� di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni;
- per gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero che godono della detrazione per abitazione principale purch� l'alloggio non risulti locato.
- per le cantine, soffitte, box e posti macchina utilizzate direttamente dalle persone che le possiedono.
ICI - DETRAZIONI
ICI - LE ALIQUOTE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
E� prevista una detrazione complessiva di � 103,29 per l'abitazione principale:
la detrazione � rapportata al periodo dell'anno in cui si verifica questa condizione; in caso di acquisto o vendita in corso d�anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di possesso.
Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.
Quando l'unit� immobiliare � l'abitazione principale di pi� soggetti passivi, la detrazione va ripartita in parti uguali, a prescindere dalla quota di possesso.
PARTICOLARI AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
Hanno diritto alla detrazione maggiorata di euro 258,33 (anzich� 103,29), presentando una autocertificazione entro il 31.12.2011 a Esatto spa, piazza Sansovino 2, le seguenti persone fisiche:
- A) titolari di sola pensione o assegno sociale non superiore alla minima INPS ed i coniugi a carico degli stessi che appartengono ad un nucleo familiare composto unicamente da beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti suddetti e con eventuali familiari a carico.
- B) disoccupati iscritti alle liste di collocamento almeno dall'1.1.2009, o non occupati fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennit� di mobilit� almeno dal 31.12.2010 ed i lavoratori dipendenti fruitori di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilit� almeno dal 2010.
Requisito indispensabile � l'appartenenza ad un nucleo familiare con un reddito annuo lordo complessivo (riferito al 2010) non superiore ad euro 11.955,98 annui lordi aumentato di euro 929,62 lordi per ogni eventuale familiare a carico.
- C) contribuenti che appartengono ad un nucleo familiare nel cui ambito sia presente un portatore di handicap grave oppure un invalido al 100%;
il reddito familiare complessivo (riferito al 2010) non deve essere superiore ad euro 16.526,62 annui lordi se la famiglia � composta da 2 persone e di ulteriori euro 6.713,94 annui lordi per ogni altro eventuale componente.
- D) genitori il cui nucleo familiare al primo gennaio 2011 � composto da quattro o pi� figli, con reddito annuo lordo complessivo (riferito al 2010) per le famiglie con quattro figli non superiore ad euro 50.000,00, aumentato di euro 4.000,00 per ogni figlio in pi�.
SI RICORDA CHE, poich� il beneficio della maggiore detrazione � valido solo per l'anno in corso, l'attestazione necessaria ad ottenere l'agevolazione d'imposta dovr� essere ripetuta ogni anno, tenuto conto dei criteri e delle modalit� applicative che annualmente saranno stabiliti dal Comune.
Le agevolazioni spettano ai contribuenti possessori della sola unit� immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori (autorimesse, posto macchina, ripostiglio, ecc);
l'applicazione della maggior detrazione non � consentita se il contribuente o gli altri componenti il nucleo familiare possiedono altre propriet� o compropriet� nell�ambito dell'intero territorio nazionale
Attenzione: se nel corso del 2011 uno solo dei requisiti venisse a mancare, il contribuente non avr� pi� diritto alla maggior detrazione e dovr� tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo
Per il 2011 l�Esatto S.p.A. non invier� l�avviso a coloro che risulteranno con un importo dovuto pari a zero in seguito all�esenzione della abitazione principale.
Il cittadino deve controllare che i calcoli siano corretti ed in caso di inesattezze segnalarle tempestivamente alla predetta societ�.