ICI - ALIQUOTE 2011

Le ALIQUOTE per l’anno 2011, invariate rispetto all’anno precedente, sono quelle determinate con deliberazione consiliare n. 9 dd. 13.02.2008.
Considerate le intervenute modifiche di cui al decreto legge n. 93 del 27.5.2008 convertito in legge n. 126 del 24.07.2008 che ha abolito l’ICI per l’abitazione principale tranne che per gli immobili di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile) ,A8 (abitazioni in ville) ed A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ed ha stabilito che tale esonero riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale e le abitazioni che il regolamento comunale ha assimilato a quella principale come ad esempio le abitazioni degli anziani in casa di riposo oppure le abitazioni date in uso gratuito ai parenti entro il 3° grado purchè anagraficamente residenti.

si applica

l’aliquota ordinaria 7,00 per mille

l’aliquota ridotta 4,25 per mille

ICI - DETRAZIONI

ICI - LE ALIQUOTE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
E’ prevista una detrazione complessiva di € 103,29 per l'abitazione principale:
la detrazione è rapportata al periodo dell'anno in cui si verifica questa condizione; in caso di acquisto o vendita in corso d’anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di possesso.
Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.
Quando l'unità immobiliare è l'abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va ripartita in parti uguali, a prescindere dalla quota di possesso.

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

Hanno diritto alla detrazione maggiorata di euro 258,33 (anziché 103,29), presentando una autocertificazione entro il 31.12.2011 a Esatto spa, piazza Sansovino 2, le seguenti persone fisiche:

SI RICORDA CHE, poiché il beneficio della maggiore detrazione è valido solo per l'anno in corso, l'attestazione necessaria ad ottenere l'agevolazione d'imposta dovrà essere ripetuta ogni anno, tenuto conto dei criteri e delle modalità applicative che annualmente saranno stabiliti dal Comune.

Le agevolazioni spettano ai contribuenti possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori (autorimesse, posto macchina, ripostiglio, ecc);
l'applicazione della maggior detrazione non è consentita se il contribuente o gli altri componenti il nucleo familiare possiedono altre proprietà o comproprietà nell’ambito dell'intero territorio nazionale

Attenzione: se nel corso del 2011 uno solo dei requisiti venisse a mancare, il contribuente non avrà più diritto alla maggior detrazione e dovrà tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo

Per il 2011 l’Esatto S.p.A. non invierà l’avviso a coloro che risulteranno con un importo dovuto pari a zero in seguito all’esenzione della abitazione principale.

Il cittadino deve controllare che i calcoli siano corretti ed in caso di inesattezze segnalarle tempestivamente alla predetta società.