ICI - ALIQUOTE 2011
Le ALIQUOTE per l’anno 2011, invariate rispetto all’anno precedente, sono quelle determinate con deliberazione consiliare n. 9 dd. 13.02.2008.
Considerate le intervenute modifiche di cui al decreto legge n. 93 del 27.5.2008 convertito in legge n. 126 del 24.07.2008 che ha abolito l’ICI per l’abitazione principale tranne che per gli immobili di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile) ,A8 (abitazioni in ville) ed A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ed ha stabilito che tale esonero riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale e le abitazioni che il regolamento comunale ha assimilato a quella principale come ad esempio le abitazioni degli anziani in casa di riposo oppure le abitazioni date in uso gratuito ai parenti entro il 3° grado purchè anagraficamente residenti.
si applica
l’aliquota ordinaria 7,00 per mille
- per gli immobili ad uso non abitativo quali negozi, uffici, magazzini ecc;
- per le cantine, soffitte, box e posti macchina non utilizzate direttamente dalle persone che le possiedono
- per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati con contratto regolarmente registrato oppure immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del possessore
- per le aree fabbricabili
l’aliquota ridotta 4,25 per mille
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1,A8 e A9 (cioè la casa in cui si abita) dei residenti nel Comune e per le cantine, le soffitte box ed i posti macchina utilizzati dalle persone che li possiedono (soggetto passivo è il proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione purché residente nel Comune);
- per le unità immobiliari di categoria catastale A1,A8 e A9 concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale entro il 3° grado, ed affini di 3° grado purché anagraficamente residenti nelle stesse ed adibite ad abitazione principale il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente (figlio/a, fratello, sorella, padre, madre, nonno/a, nipote), il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti oppure non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi;
- per l’unità immobiliare di categoria catastale A1,A8 e A9 a disposizione degli anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non sia locata;
- per gli immobili ad uso abitativo che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3 e art. 5 comma 2, della Legge 9.12.1998 n. 431;
- per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale, possedute dagli enti di assistenza e beneficenza che perseguono lo scopo di concedere in locazione alloggi ai meno abbienti;
- per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni;
- per gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero che godono della detrazione per abitazione principale purché l'alloggio non risulti locato.
- per le cantine, soffitte, box e posti macchina utilizzate direttamente dalle persone che le possiedono.
ICI - DETRAZIONI
ICI - LE ALIQUOTE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
E’ prevista una detrazione complessiva di € 103,29 per l'abitazione principale:
la detrazione è rapportata al periodo dell'anno in cui si verifica questa condizione; in caso di acquisto o vendita in corso d’anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di possesso.
Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.
Quando l'unità immobiliare è l'abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va ripartita in parti uguali, a prescindere dalla quota di possesso.
PARTICOLARI AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
Hanno diritto alla detrazione maggiorata di euro 258,33 (anziché 103,29), presentando una autocertificazione entro il 31.12.2011 a Esatto spa, piazza Sansovino 2, le seguenti persone fisiche:
- A) titolari di sola pensione o assegno sociale non superiore alla minima INPS ed i coniugi a carico degli stessi che appartengono ad un nucleo familiare composto unicamente da beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti suddetti e con eventuali familiari a carico.
- B) disoccupati iscritti alle liste di collocamento almeno dall'1.1.2009, o non occupati fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennità di mobilità almeno dal 31.12.2010 ed i lavoratori dipendenti fruitori di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità almeno dal 2010.
Requisito indispensabile è l'appartenenza ad un nucleo familiare con un reddito annuo lordo complessivo (riferito al 2010) non superiore ad euro 11.955,98 annui lordi aumentato di euro 929,62 lordi per ogni eventuale familiare a carico.
- C) contribuenti che appartengono ad un nucleo familiare nel cui ambito sia presente un portatore di handicap grave oppure un invalido al 100%;
il reddito familiare complessivo (riferito al 2010) non deve essere superiore ad euro 16.526,62 annui lordi se la famiglia è composta da 2 persone e di ulteriori euro 6.713,94 annui lordi per ogni altro eventuale componente.
- D) genitori il cui nucleo familiare al primo gennaio 2011 è composto da quattro o più figli, con reddito annuo lordo complessivo (riferito al 2010) per le famiglie con quattro figli non superiore ad euro 50.000,00, aumentato di euro 4.000,00 per ogni figlio in più.
SI RICORDA CHE, poiché il beneficio della maggiore detrazione è valido solo per l'anno in corso, l'attestazione necessaria ad ottenere l'agevolazione d'imposta dovrà essere ripetuta ogni anno, tenuto conto dei criteri e delle modalità applicative che annualmente saranno stabiliti dal Comune.
Le agevolazioni spettano ai contribuenti possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori (autorimesse, posto macchina, ripostiglio, ecc);
l'applicazione della maggior detrazione non è consentita se il contribuente o gli altri componenti il nucleo familiare possiedono altre proprietà o comproprietà nell’ambito dell'intero territorio nazionale
Attenzione: se nel corso del 2011 uno solo dei requisiti venisse a mancare, il contribuente non avrà più diritto alla maggior detrazione e dovrà tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo
Per il 2011 l’Esatto S.p.A. non invierà l’avviso a coloro che risulteranno con un importo dovuto pari a zero in seguito all’esenzione della abitazione principale.
Il cittadino deve controllare che i calcoli siano corretti ed in caso di inesattezze segnalarle tempestivamente alla predetta società.