delibera

 

- di approvare per l’anno 2008 le aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili come segue:

 

1.      l’aliquota del 4,25 per mille:

a) per le persone fisiche soggetti passivi dell’ICI che utilizzino l’immobile quale loro abitazione principale, e per tutti i casi di assimilazione dell’abitazione principale stabiliti dal vigente Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili;

b) in favore dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) per le cantine, soffitte, box e posti macchina utilizzati dalle persone che li possiedono;

d) per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute dagli enti di assistenza e beneficenza o da enti pubblici operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti;

e) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni;

f) per gli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero che godono della detrazione per abitazione principale;

g) per gli immobili ad uso abitativo che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all’articolo 2 comma 3 e articolo 5 comma 2 della Legge n.431/98, con decorrenza dalla stipula del contratto;

 

2.      l’aliquota del 7 per mille: per tutti gli altri immobili;

 

3.      di determinare la detrazione di Euro 103,29 per l’abitazione principale e per tutti gli altri casi  previsti dal vigente Regolamento dell’Imposta comunale sugli Immobili;

 

4.      di determinare la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale di Euro 258,33 a favore dei soggetti passivi che possiedono e dichiarano, nelle forme dell’autocertificazione prevista dalla legge n. 15/68 e successive modificazioni e/o integrazioni, entro il 31.12.2007, una delle seguenti condizioni:

 

a) di essere titolari di sola pensione o assegno sociale non superiore alla minima INPS o coniugi a carico degli stessi e appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti suddetti e con eventuali familiari a carico;

b) di essere disoccupati iscritti alle liste di collocamento almeno dall’1.1.2006 o non occupati fruitori della cassa integrazione guadagni o dell’indennità di mobilità almeno dal 31.12.2007, di essere lavoratori dipendenti fruitori di trattamenti di cassa integrazione guadagni almeno dal 2007 o di essere iscritti alle liste di mobilità almeno dalla stessa data. Tali soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare con un reddito annuo lordo complessivo non superiore ad Euro 11.955,98  annui lordi aumentato di Euro 929,62 lordi per ogni altro eventuale familiare a carico;

c) di appartenere ad un nucleo familiare nel cui ambito sia presente un portatore di handicap grave oppure un invalido al 100% e con un reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 16.526,62 annui lordi per nucleo familiare di due persone od ulteriori Euro 6.713,94 annui lordi per ogni altro eventuale componente;

 

5.      di determinare la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale di Euro 258,33 a favore dei genitori il cui nucleo familiare al primo gennaio 2008 e’ composto da quattro o più figli ed il cui reddito complessivo annuo lordo sia non superiore a € 50.000,00 per famiglie numerose con quattro figli, ovvero a € 50.000,00 più € 4.000,00 per ogni figlio in più per famiglie numerose con più di quattro figli;

 

Le categorie di cui al punto 4 lett. a), b) e c) e punto 5, o comunque ciascun membro del nucleo familiare, devono inoltre possedere in qualità di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie anche in quota percentuale nell’intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuale box, posto macchina, cantina e quote di giardino. I requisiti di reddito delle categorie di cui ai punti precedenti sono riferiti all’anno precedente a quello di imposizione;

 

Ove nel corso del 2008 uno solo dei requisiti di cui al punto 4 lett. a), b) e c) e punto 5 venisse a mancare, i contribuenti non avranno più diritto alla maggiore detrazione e dovranno tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo; la maggior detrazione compete proporzionalmente alla quota e per il periodo di possesso ed è usufruibile fino alla concorrenza dell’imposta. L’eventuale eccedenza non da diritto al rimborso;

 

-di prendere atto delle novità apportate in tema di ICI dai commi 5 e 6 dello articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008);