DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 558 DEL 1.12.2005 di conferma delle aliquote
aliquota del 5 per mille:
a) per le persone fisiche soggetti passivi dell’ICI che utilizzino l’immobile quale loro abitazione principale, e per tutti i casi di assimilazione dell’abitazione principale stabiliti dal regolamento comunale dell’ICI;
b) in favore dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) per le cantine, soffitte, box e posti macchina utilizzati dalle persone che li possiedono;
d) per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute dagli enti di assistenza e beneficenza o da enti pubblici operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti;
e) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione o alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni;
f) per gli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero che godono della detrazione per abitazione principale;
g) per gli immobili ad uso abitativo che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2 comma 3 e art.5 comma 2 della L. 431/98, con decorrenza dalla stipula del contratto;
II) l’aliquota del 7 per mille: per tutti gli altri immobili