Aliquote per l'anno 2005

5 per mille

7 per mille

 

Detrazioni per l'abitazione principale

detrazione per l'abitazione principale E' prevista una detrazione nel caso in cui l'immobile sia la casa abitata da chi deve pagare l'imposta. Questa detrazione è di euro 103,29. Anche la detrazione è suddivisa tra prima e seconda rata, con le stesse modalità dell'imposta. Quindi, se si è proprietari al 100% dell'abitazione principale dal 1° gennaio, la detrazione a giugno sarà di euro 51,65 e a dicembre sarà anche di euro 51,65.
Nel caso in cui più proprietari abitino la stessa casa, la detrazione è divisa in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso.
In caso di acquisto o vendita in corso d'anno, la detrazione è calcolata solo per i mesi di possesso.
Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.

detrazione maggiorata Hanno diritto alla detrazione maggiorata di euro 206,58 (anziché 103,29), presentando una semplice autocertificazione entro il 31.12.2005 a Esatto spa, piazza Sansovino 2, le seguenti persone fisiche:

A) titolari di sola pensione o assegno sociale non superiore alla minima INPS ed i coniugi a carico degli stessi che appartengono ad un nucleo familiare composto unicamente da beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti suddetti e con eventuali familiari a carico. Requisito indispensabile è che nessuno dei componenti il nucleo familiare deve risultare possessore sull'intero territorio nazionale di altri immobili, o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale (con eventuali pertinenze);

B) disoccupati iscritti alle liste di collocamento almeno dall'1.1. 2003, o non occupati fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennità di mobilità almeno dal 31.12. 2004 ed i lavoratori dipendenti fruitori di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità almeno dal 2003 o di essere iscritti alle liste di mobilità almeno dalla stessa data.
Requisito indispensabile è l'appartenenza ad un nucleo familiare con un reddito annuo lordo complessivo (riferito al 2004) non superiore ad euro 11.955,98 annui lordi aumentato di euro 929,62 lordi per ogni eventuale familiare a carico. Inoltre, nessuno dei componenti il nucleo familiare deve risultare possessore sull'intero territorio nazionale di altri immobili, o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale (con eventuali pertinenze);

C) contribuenti che appartengono ad un nucleo familiare nel cui ambito sia presente un portatore di handicap grave oppure un invalido al 100%; il reddito familiare complessivo (riferito al 2004) non deve essere superiore ad euro 16.526,62 annui lordi se la famiglia è composta da 2 persone e di ulteriori euro 6.713,94 annui lordi per ogni altro eventuale componente. Anche in questo caso, nessuno dei componenti il nucleo familiare deve risultare possessore sull'intero territorio nazionale di altri immobili, o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale (con eventuali pertinenze).
Se nel corso del 2005 uno solo dei requisiti indicati ai punti A, B, e C venisse a mancare, i contribuenti non avranno più diritto alla maggior detrazione di euro 206,58 e dovranno tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo.


ATTENZIONE:

Riduzioni /Esenzioni

fabbricati inagibili/inabitabili

La riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili (previa presentazione entro il 31.12. 2005 di una semplice autocertificazione a Esatto spa, piazza Sansovino 2) può essere riconosciuta soltanto alle unità immobiliari per le quali esiste una inutilizzabilità strutturale e permanente, cioè in presenza di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ecc:) superabile soltanto con interventi di recupero edilizio a norma degli artt. 64, 65, 69, 70 e 71 della legge regionale n. 52/91.
I fabbricati sui quali si stanno eseguendo lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria non sono soggetti ad alcuna riduzione d'imposta.

limiti alle esenzioni

L'esenzione dall'imposta (prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del decreto legislativo n. 504/92) per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della legge 20 maggio 1985 n. 222 e utilizzati dagli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali, si applica soltanto ai fabbricati