Oggetto: Determinazione aliquote dell’imposta comunale sugli immobili – Anno 2005    
 
 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E
 
            VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;
 
            VISTO in particolare l’art. 6 del succitato D.Lgs. 504/92, il quale dispone che l’aliquota sia stabilita dal Comune, in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;
 
            PRESO ATTO che per l'anno 2004 sono state stabilite, giusta deliberazione della Giunta Comunale N.132 del 15/12/2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
-          aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
-          aliquota ridotta del 5,5 per mille nei casi di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.
 
UDITA la proposta formulata dal Sindaco di mantenere, per l'anno 2005, le stesse aliquote adottate per l'anno 2004;
 
            VISTO il Regolamento ICI vigente in questo Comune;
 
            VISTO l'art.42 del DLgs. 267/2000, il quale attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 
            DATO atto, quindi, che competente alla determinazione delle aliquote tributarie è la Giunta Comunale;
 
            ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del DLgs. 267/2000;
           
Con voti favorevoli ed unanimi,
 

D E L I B E R A

 
1)      di determinare, per l'anno 2005, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:
 
-          ALIQUOTA ORDINARIA: 6,5 (SEIVIRGOLACINQUE) PER MILLE;
 
-          ALIQUOTA 5,5 (CINQUEVIRGOLACINQUE) PER MILLE nei casi di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.
 
-          DETRAZIONE per ABITAZIONE PRINCIPALE: € 103,30.
 
 

e, con ulteriore votazione unanime

 
D E L I B E R A
 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21/2003, considerata l'urgenza di provvedere in merito.