COMUNE DI ZOPPOLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 10 GENNAIO 2005.
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE D’IMPOSTA E DETRAZIONI PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE AGLI EFFETTI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. - ANNO 2005 -. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, acquisite le volontà degli Amministratori;
PROPOSTA
“
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli artt.6 e 8 del D.Lgs.504 del 1992, e succ. mod., recanti disposizioni in merito alla determinazione dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
TENUTO PRESENTE che i valori applicati per l’anno 2004 erano i seguenti:
Ø aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: 4,6 per mille;
Ø aliquota per tutte le altre fattispecie: 6,3 per mille;
Ø aliquota per gli immobili soggetti agli interventi di cui all’art.1, comma 5 L.449/1997 (recuperi edilizi, realizzazioni di autorimesse o posti auto, utilizzo di sottotetti, ecc..): 3,5 per mille;
Ø detrazione per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale: € 120;
Ø detrazione elevata a € 250 per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi titolari, al 1^ gennaio dell’anno di riferimento, della sola pensione minima o altro assegno previdenziale/assistenziale di importo pari o inferiore, nel rispetto dei seguenti requisiti:
§ essere proprietario della sola unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le eventuali pertinenze;
§ nuclei familiari composti da soli pensionati titolari di trattamento pensionistico minimo ed eventuali altri familiari con reddito soggetto ad IRPEF non superiore al suddetto trattamento minimo;
§ soggetti passivi che, pur non avendo raggiunto l’età pensionabile, risultano essere permanentemente o totalmente inabili al lavoro e titolari di pensione o assegno assistenziale non superiore al suddetto trattamento minimo;
ATTESO che l’art.53, comma 16, della L.388/2000 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
RITENUTO di confermare per l’esercizio 2005 le aliquote e detrazioni d’imposta sopra descritte, al fine di poter garantire adeguato finanziamento agli interventi di spesa, corrente e d’investimento, che questa Amministrazione intende porre in essere nel medesimo esercizio;
ATTESO che il gettito previsto nello schema di Bilancio del corrente esercizio, per l’imposta in argomento, sarà stimato in modo conforme a quanto sopra esposto, ed anche tenuto conto dell’aumento di gettito d’imposta provocato dall’azione di accertamento intrapresa negli esercizi passati;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs.267/2000;
VISTI:
- il D.LGS. 267/2000;
- il D.LGS. 504/1992;
- La L.449/1997
CON VOTI UNANIMI, favorevoli espressi in forma palese;
1. di applicare, per l’anno 2005, agli effetti dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:
Ø aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: 4,6 per mille;
Ø aliquota per tutte le altre fattispecie: 6,3 per mille;
Ø aliquota per gli immobili soggetti agli interventi di cui all’art.1, comma 5 L.449/1997 (recuperi edilizi, realizzazioni di autorimesse o posti auto, utilizzo di sottotetti, ecc..): 3,5 per mille;
Ø detrazione per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale: € 120;
Ø detrazione elevata a € 250 per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi titolari, al 1^ gennaio dell’anno di riferimento, della sola pensione minima o altro assegno previdenziale/assistenziale di importo pari o inferiore, nel rispetto dei seguenti requisiti:
§ essere proprietario della sola unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le eventuali pertinenze;
§ nuclei familiari composti da soli pensionati titolari di trattamento pensionistico minimo ed eventuali altri familiari con reddito soggetto ad IRPEF non superiore al suddetto trattamento minimo;
§ soggetti passivi che, pur non avendo raggiunto l’età pensionabile, risultano essere permanentemente o totalmente inabili al lavoro e titolari di pensione o assegno assistenziale non superiore al suddetto trattamento minimo.
2. con separata, unanime e favorevole votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n.21. ”
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.-
REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE
del Servizio del Servizio Finanziario
Michele SARTOR Michele SARTOR
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DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO l’art.48 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000;
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;
con votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE D’IMPOSTA E DETRAZIONI PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE AGLI EFFETTI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. - ANNO 2005 -. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n.21;