Servizio Tributi: Informativa comunale – riscossione I.C.I. Anno 2010

 

Per i versamenti:

-        3285894

-        EQUITALIA FVG S.P.A. TRAMONTI DI SOTTO-PN-ICI

-        VIA MARCO VOLPE 45 33100 UDINE UD

Gli importi devono essere arrotondati all’euro per  difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’I.C.I. non è dovuta se l’importo annuo totale è inferiore al € 12,00.

 

ALIQUOTE

 

ordinaria

-      Aree edificabili

-      Abitazioni in possesso di NON residenti e non affittate a residenti

-      Pertinenze ( di abitazione principale) oltre la seconda (*)

-      Fabbricati in Ristrutturazione o Costruzione (valore area)

-      Fabbricati inagibili

ORDINARIA

   6,5  per mille

SENZA
DETRAZIONE

esente

A seguito dell’abolizione dell’I.C.I. sull’abitazione principale risultano esenti tutte le categorie di seguito riportate. Si intende Abitazione Principale quella nella quale il Soggetto passivo, persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

-      Abitazione posseduta a titolo di proprietà , usufrutto o diritto reale;

-      Alloggio regolarmente assegnato da ATER;

-      Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti limitatamente al 1° grado;

-      Abitazione posseduta  a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 

 

ESENTE

(Decreto Legge n. 93/2008)

 

ridotta

Rimangono assoggettate al pagamento dell’imposta con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione:

-      immobili di categoria A/1, A/8, A/9 (ville e castelli)

-    abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, iscritto all’A.I.R.E. del Comune, a condizione che la stessa non risulti locata;

RIDOTTA

   4,5  per mille

CON
DETRAZIONE

154,94 €

ridotta

senza detrazione

-      senza detrazione, per l’abitazione locata (deve essere in tal caso locata come prima casa e con contratto di affitto registrato della durata  minima di un anno)

RIDOTTA

   4,5  per mille

SENZA DETRAZIONE

agevolata

-      attività produttive

AGEVOLATA

   3  per mille

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’ unità immobiliare ad abitazione principale

 

(* )Sono da considerarsi PERTINENZE (ai fini I.C.I.) unicamente le unità immobiliari classificabili nella categorie catastali C2, C6 e C7, collegate o nelle immediate vicinanze dell'abitazione principale, per un massimo di 2, ancorché iscritte distintamente in catasto; solo se complementare al fabbricato principale, di fatto utilizzate come tali dallo stesso detentore l’abitazione considerata principale.
- - - - - - - - - - - - - - - -