le ALIQUOTE in vigore:
ORDINARIA:6,5 ‰ - senza detrazione:
RIDOTTA: 4,5 ‰ – con detrazione 154,94
Aliquota agevolata: 3,0 ‰
ALIQUOTA ORDINARIA per le seguenti categorie:
- Aree fabbricabili
- Abitazioni in possesso di NON residenti e non affittate a residenti
- Pertinenze (di abitazione principale) oltre la seconda
- Fabbricati in Ristrutturazione o Costruzione (valore area)
- Fabbricati inagibili
A seguito dell’abolizione dell’I.C.I. sull’abitazione principale risultano esenti tutte le categorie di seguito riportate.
Si intende Abitazione Principale quella nella quale il Soggetto passivo, persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
1) Abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto reale;
2) alloggio regolarmente assegnato da ATER;
3) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti limitatamente al 1° grado;
4) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
----------------------------------------------------------------------------(1) Pertinenze = al massimo 2, ancorché iscritte distintamente in catasto.
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Rimangono assoggettati al pagamento dell’imposta con l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione:
1) immobili di categorie A/1, A/8, A/9 (ville e castelli)
2) abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, iscritto all’A.I.R.E. del Comune, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) senza detrazione, per l’abitazione locata (deve essere in tal caso locata come prima casa e con contratto di affitto registrato della durata minima di un anno)
----------------------------------------------------------------------------i VERSAMENTI
vanno fatti su C/C postale n.11194339 intestato
Comune di Tramonti di Sotto -Serv.Tesoreria I.C.I.
ACCONTO (50%) entro il 16 giugno - SALDO entro il 16 dicembre
oppure UNICO (100%) entro il 16 giugno
L’ICI non è dovuta se l’importo annuo tot. inferiore a € 12,00.
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