COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO
OGGETTO: Conferma aliquote I.C.I. anno 2008.
(omissis)
1) di determinare, per l’anno 2008, le aliquote I.C.I., come di seguito indicato:
- Aliquota ordinaria: 6,5 per mille
- Aliquota ridotta: 4,5 per mille
per abitazione principale.
Si intende abitazione principale, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dell’I.C.I., quella nella quale il soggetto passivo, persona fisica, residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto reale;
b) alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari;
c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti limitatamente al primo grado ed affini limitatamente al primo grado;
d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, iscritto all’A.I.R.E. del Comune, a condizione che la stessa non risulti locata;
f) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, fino a un massimo di due, ancorché iscritte distintamente in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- Aliquota agevolata: 3 per mille
esclusivamente a favore di unità produttive, commerciali, industriali e artigianali effettivamente utilizzate per l’esercizio dell’attività.
2) di fissare in Euro 154,94.= la detrazione per abitazione principale.
Per abitazione principale si devono intendere le unità immobiliari analiticamente indicate al precedente punto 1) dalla lettera a) alla lettera f). Dall’imposta complessivamente dovuta per tali unità, viene detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
L’eventuale importo residuo della detrazione può essere opportunamente utilizzato in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale.
3) di incaricare il Responsabile del Servizio ad espletare tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente provvedimento, compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Inoltre di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004.