COMUNE DI SAN QUIRINO (PN) – Ufficio Tributi

Via Molino di Sotto, 41 – 33080 SAN QUIRINO (PN) - Tel. 0434/916522-523 – Fax 0434/916519 –

e-mail tributi@com-san-quirino.regione.fvg.it – sito web www.comune.sanquirino.pn.it

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

 

 

 

VERSAMENTI:    

acconto o unica soluzione entro il 16/06/2010             saldo entro il 16/12/2010

 

C/C postale: 88705801 intestato a EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA–SAN QUIRINO-PN-ICI

oppure  con modello F24.

I versamenti non devono essere effettuati quando l’importo complessivo risulta inferiore a € 12,00.

 

 

 

 

ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI

 

SIGLA

delibera c.c. n. 06 del 19/02/2010

ALIQUOTE

DETRAZIONe

N

terreni agricoli e gli altri fabbricati.

5,5    per mille

-

D

Aree edificabili

7   per mille

-

R

abitazione principale di categoria A8, A1, A9 e relative pertinenze del soggetto anagraficamente residente, salvo prova contraria,  che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale.

Unità immobiliare e relative pertinenze del soggetto residente all’estero iscritto all’AIRE, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risultino locate.

4   per mille

 

€ 129,00

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1

 

 

E2

 

 

E3

 

E4

 

 

 

 

 

 

E5

 

 

E6

 

 

ESTRATTO DEL DECRETO LEGGE N. 93 DEL 27/05/2008, ART. 1  

 ESENZIONE ICI PRIMA CASA

“A decorrere dall’anno 2008 e’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,  A8, e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”

 

PERTANTO IN BASE A QUANTO DISPOSTO  DAL D.L. N. 93 DEL 27/05/2008 CONVERTITO NELLA L. 126/2008 SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IC I SEGUENTI FABBRICATI, COMPRESE le PERTINENZE (nota 1)

 

AI SENSI DEL DECRETO L.VO 504/1992

 

abitazione principale del soggetto anagraficamente residente, salvo prova contraria,  che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale.

 

unita' immobiliari,   appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari

 

alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le case popolari (ATER)

 

Il  soggetto  passivo  non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili del matrimonio, a  condizione  che  il soggetto medesimo non sia titolare del  diritto  di  proprieta'  o di altro diritto reale su un immobile destinato ad  abitazione  situato  nello  stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.

 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ICI

 

Abitazione posseduta del soggetto anziano o disabile, già ivi residente, che abbia trasferito la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, per ricovero permanente.

 

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e affini fino al primo grado di parentela, ed ivi residenti.

 

SI RIBADISCE CHE RESTANO ESCLUSE DALL’ESENZIONE

LE UNITA’ IMMOBILIARI CHE RISULTANO DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9

 

(nota 1)   Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina (categorie catastali C6, C2 e C7) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero in mappali adiacenti.

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI:

 

DICHIARAZIONE ICI :  In riferimento all’anno 2009 è soppresso l’obbligo della dichiarazione nei casi di compravendita e successione; mentre è conservato l’obbligo di presentazione, entro i termini stabiliti dalla legge, della dichiarazione su modello ministeriale, per tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti  per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (legge 248/2006), previste dal modello unico informatico (es.: agevolazioni, riduzioni d’imposta, variazione della tipologia dell’immobile, ecc)

 

Si rammenta che

-   il modello per la dichiarazione ICI (approvato con Decreto in data 12/05/2009 del Direttore Generale delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 113 del 18/05/2009) è disponibile sul sito del Ministero delle Finanze a questo indirizzo web: http://www.finanze.gov.it/export/download/agenzie_fiscali/Modello.pdf ;

oppure presso l’ufficio tributi del Comune di San Quirino.

 

-   le istruzioni per la compilazione del succitato modello sono disponibili all'indirizzo web http://www.finanze.gov.it/export/download/agenzie_fiscali/Istruzioni.pdf,

oppure presso l’ufficio tributi del Comune di San Quirino.

 

 

-   per effettuare i versamenti con il modello F24, vanno utilizzati i relativi codici di compilazione, che

si possono reperire all’indirizzo web:

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf25b07da280e8/Tabella_ICI%20e%20altri%20tributi%20comunali_12_06_2008.pdf .

 

 

È possibile visionare nel sito web del comune, all’indirizzo www.comune.sanquirino.pn.it),tutte le informazioni relative all’ICI (regolamento, tabella valori aree edificabili, ecc.).

 

 

 

 

COMUNE DI SAN QUIRINO (PN) – Ufficio Tributi

Via Molino di Sotto, 41 – 33080 SAN QUIRINO (PN) - Tel. 0434/916522-523 – Fax 0434/916519 –

e-mail tributi@com-san-quirino.regione.fvg.it

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI anno 2009

 

 

VERSAMENTI:     acconto o unica soluzione entro il 16/06/2009               saldo entro il 16/12/2009

 

C/C postale: 88705801 intestato a EQUITALIA NOMOS S.P.A–SAN QUIRINO-PN-ICI - oppure  con modello F24.

I versamenti non devono essere effettuati quando l’importo complessivo risulta inferiore a € 12,00.

 

 

 

 

Sigla

delibera c.c. n. 03 del 17/02/2009

ALIQUOTE

DETRAZIONe

N

terreni agricoli e gli altri fabbricati.

5,5    per mille

-

D

Aree edificabili

7   per mille

-

R

abitazione principale di categoria A8, A1, A9 e relative pertinenze del soggetto anagraficamente residente, salvo prova contraria,  che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale.

Unità immobiliare e relative pertinenze del soggetto residente all’estero iscritto all’AIRE, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risultino locate.

 

4   per mille

 

€ 129,00

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1

 

 

E2

 

 

E3

 

E4

 

 

 

 

 

 

E5

 

 

E6

 

 

ESTRATTO DEL DECRETO LEGGE N. 93 DEL 27/05/2008, ART. 1  

 ESENZIONE ICI PRIMA CASA

“A decorrere dall’anno 2008 e’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,  A8, e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”

 

PERTANTO IN BASE A QUANTO DISPOSTO  DAL D.L. N. 93 DEL 27/05/2008 CONVERTITO NELLA L. 126/2008 SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IC I SEGUENTI FABBRICATI, COMPRESE le PERTINENZE (nota 1)

 

AI SENSI DEL DECRETO L.VO 504/1992

 

abitazione principale del soggetto anagraficamente residente, salvo prova contraria,  che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale.

 

unita' immobiliari,   appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari

 

alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le case popolari (ATER)

 

Il  soggetto  passivo  non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili del matrimonio, a  condizione  che  il soggetto medesimo non sia titolare del  diritto  di  proprieta'  o di altro diritto reale su un immobile destinato ad  abitazione  situato  nello  stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.

 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ICI

 

Abitazione posseduta del soggetto anziano o disabile, già ivi residente, che abbia trasferito la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, per ricovero permanente.

 

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e affini fino al primo grado di parentela, ed ivi residenti.

 

SI RIBADISCE CHE RESTANO ESCLUSE DALL’ESENZIONE LE UNITA’ IMMOBILIARI CHE RISULTANO DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9

 

(nota 1)   Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina (categorie catastali C6, C2 e C7) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero in mappali adiacenti.

 

DICHIARAZIONE ICI :  In riferimento all’anno 2008 non vi è più l’obbligo di dichiarazione nei casi di compravendita e successione; mentre è conservato l’obbligo di presentazione, entro i termini stabiliti dalla legge, della dichiarazione su modello ministeriale, per tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti  per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (legge 248/2006), previste dal modello unico informatico (es.: agevolazioni, riduzioni d’imposta, variazione della tipologia dell’immobile, ecc)

 

Si rammenta che è possibile visionare il contenuto completo del regolamento comunale sul sito del comune www.comune.sanquirino.pn.it           

 

Il comune non ha deliberato l’addizionale comunale IRPEF