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COMUNE DI SAN QUIRINO (PN) – Uff Via Molino di Sotto, 41 – 33080 SAN QUIRINO (PN) - Tel. 0434/916522-523 – Fax 0434/916519 – e-mail tributi@com-san-quirino.regione.fvg.it |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI anno 2009
VERSAMENTI: acconto o unica soluzione entro il 16/06/2009 saldo entro il 16/12/2009
C/C postale: 88705801 intestato a EQUITALIA NOMOS S.P.A–SAN QUIRINO-PN-ICI - oppure con modello F24.
I versamenti non devono essere effettuati quando l’importo complessivo risulta inferiore a € 12,00.
Sigla |
delibera c.c. n. 03 del 17/02/2009 |
ALIQUOTE |
DETRAZIONe |
N |
terreni agricoli e gli altri fabbricati. |
5,5 per mille |
- |
D |
Aree edificabili |
7 per mille |
- |
R |
abitazione principale di categoria A8, A1, A9 e relative pertinenze del soggetto anagraficamente residente, salvo prova contraria, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale. Unità immobiliare e relative pertinenze del soggetto residente all’estero iscritto all’AIRE, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risultino locate. |
4 per mille |
€ 129,00 |
E E1 E2 E3 E4 E5 E6 |
ESTRATTO DEL DECRETO LEGGE N. 93 DEL 27/05/2008, ART. 1 ESENZIONE ICI PRIMA CASA “A decorrere dall’anno 2008 e’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992” PERTANTO IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAL D.L. N. 93 DEL 27/05/2008 CONVERTITO NELLA L. 126/2008 SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IC I SEGUENTI FABBRICATI, COMPRESE le PERTINENZE (nota 1) AI SENSI DEL DECRETO L.VO 504/1992 abitazione principale del soggetto anagraficamente residente, salvo prova contraria, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale. unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) Il soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale. AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ICI Abitazione posseduta del soggetto anziano o disabile, già ivi residente, che abbia trasferito la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, per ricovero permanente. abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e affini fino al primo grado di parentela, ed ivi residenti. SI RIBADISCE CHE RESTANO ESCLUSE DALL’ESENZIONE LE UNITA’ IMMOBILIARI CHE RISULTANO DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9 |
(nota 1) Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina (categorie catastali C6, C2 e C7) che sono ubicati nello stesso edif
DICHIARAZIONE ICI : In riferimento all’anno 2008 non vi è più l’obbligo di dichiarazione nei casi di compravendita e successione; mentre è conservato l’obbligo di presentazione, entro i termini stabiliti dalla legge, della dichiarazione su modello ministeriale, per tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (legge 248/2006), previste dal modello unico informatico (es.: agevolazioni, riduzioni d’imposta, variazione della tipologia dell’immobile, ecc)
Si rammenta che è possibile visionare il contenuto completo del regolamento comunale sul sito del comune www.comune.sanquirino.pn.it
Il comune non ha deliberato l’addizionale comunale IRPEF