COMUNE DI SAN QUIRINO (PN) – Ufficio Tributi

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI anno 2008

VERSAMENTI: acconto o unica soluzione entro il 16/06/2008 saldo entro il 16/12/2008 C/C postale: 88705801 intestato a EQUITALIA NOMOS S.P.A–SAN QUIRINO-PN-ICI -oppure con modello F24.

I versamenti non devono essere effettuati quando l’importo complessivo risulta inferiore a 12,00.

 

 

SIGLA

DELIBERA C.C. N. 03 DEL 18/02/2008

ALIQUOTE

DETRAZIONI

N

terreni agricoli e gli altri fabbricati.

5,5 per mille

-

RDD

Nei casi sotto indicati, COMPRESE le PERTINENZE (nota 1)

 

DETRAZIONE COM.LE

RDD1

abitazione principale del soggetto anagraficamente residente, salvo prova contraria, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale.

4 per mille

129,00 +

RDD2

Unità immobiliare del soggetto residente all’estero iscritto all’AIRE, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risultino locate.

 

DETRAZIONE STATALE (nota 2) 1,33 per mille della base imponibile (fino ad un

RDD3

unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

 

massimo di 200,00)

RDD4

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ATER)

 

 

RDD5

Nel casi sotto indicati, COMPRESE le PERTINENZE (nota 1)

 Il soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.

4 per mille

DETRAZIONE COM.LE (nota 3) 129,00 + DETRAZIONE STATALE (nota 3) 1,33 per mille della base imponibile (fino ad un massimo di 200,00)

RD

Nel caso sotto indicato, COMPRESE le PERTINENZE (nota 1)

Abitazione posseduta del soggetto anziano o disabile, già ivi residente, che abbia trasferito la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, per ricovero permanente.

4 per mille

SOLO DETRAZIONE COMUNALE 129,00

R

NeI casI sotto indicatiI, COMPRESE le PERTINENZE (nota 1)

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e affini fino al primo grado di parentela, ed ivi residenti.

unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi volti al recupero o immobili di interesse artistico o architettonico oggetto d’interventi finalizzati al recupero, localizzati nei centri storici per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori; si precisa che per il recupero del patrimonio edilizio si intendono gli interventi diretti al recupero ed alla realizzazione di nuove unità abitative all’interno dei piani di recupero o in zone estranee a tali piani attuati con interventi diretti o preventivi

4 per mille

-

D

Aree edificabili

7 per mille

-

 

(nota 1) Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina (categorie catastali C6, C2 e C7) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero in mappali adiacenti.

(nota 2) Ulteriore detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) pari all'1,33 per mille della base imponibile (comprese pertinenze) fino ad un massimo di 200,00. Va aggiunta alla detrazione comunale di 129,00, e come questa, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare (l’eventuale parte residua può essere applicata alle pertinenze), in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (DLvo 504/1992 art.8 ).

(nota 3) le detrazioni (quella comunale e quella statale), in questo caso e solo in questo, vanno applicate in proporzione alla

quota di possesso (DLvo 504/1992 art.6 ). DICHIARAZIONE ICI : In riferimento all’anno 2007non vi è più l’obbligo di dichiarazione nei casi di compravendita e successione; mentre è conservato l’obbligo di presentazione, entro i termini stabiliti dalla legge, della dichiarazione su modello ministeriale, per tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (legge 248/2006), previste dal modello unico informatico (es.: agevolazioni, riduzioni d’imposta, variazione della tipologia dell’immobile, ecc)

Si rammenta che è possibile visionare il contenuto completo del regolamento comunale sul sito del comune www.comune.sanquirino.pn.it

Il comune non ha deliberato l’addizionale comunale IRPEF