1) di fissare per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli mmobili nella misura del 4 per mille, per l’abitazione principale con una riduzione fino alla concorrenza del suo ammontare €.129 rapportata ad anno e pro quota in caso di pluralità di soggetti passivi;
2) di precisare che per, i terreni agricoli, e gli altri fabbricati l’aliquota ICI rimane fissata nella misura del 5.5 per mille anche per l’anno 2005;
3) di fissare per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, per le aree fabbricabili;
4) l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o l’inabilità è accertata secondo le modalità di cui all’art.8 D.Lgvo 504/92 come modificato dall’art.3 comma 55 L.662/96;
5) di fissare l’aliquota dell’imposta comunale degli immobili nella misura agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
6) di precisare che per il recupero del patrimonio edilizio si intendono gli interventi diretti al recupero ed alla realizzazione di nuove unità abitative all’interno dei piani di recupero o in zone estranee a tali piani attuati con interventi diretti o preventivi;