1) di approvare le seguenti tariffe per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con decorrenza 1 gennaio 2006:
ALIQUOTA ORDINARIA: 6%° (Seipermille)
ALIQUOTA RIDOTTA: 4%° (quattropermille)
2) di stabilire che l’aliquota ridotta si applica nei casi disciplinati dall’art. 2 del vigente Regolamento Comunale in materia di imposta comunale sugli Immobili, ovvero:
a) all’abitazione principale e relative pertinenze;
b) all’ unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela che vi abbiano stabilito la propria residenza;
c) all’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;
d) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato (ad esclusione del caso disciplinato dal precedente punto b)).
3) di stabilire che l’aliquota ridotta si applica, per il corrente anno, anche all’ unità immobiliare, di proprietà di persona fisica, locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale;
4) di fissare in €. 110,00 (centodieci/00) la detrazione, di cui al comma 2 dell’art. 8 del Decreto Leg.vo 504/92, esclusivamente per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo residente nella stessa.