Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

 

 

Ragioneria

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2

 

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI PER L'ANNO 2008.


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE :

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO in particolare l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo, come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di deliberazione delle aliquote;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), gli Enti Locali devono provvedere alla deliberazione di aliquote e tariffe relative a tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRECISATO che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 44, comma 1, della Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 che così recita:

“1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.”

PRESO ATTO che per l’anno 2008 il termine per l’approvazione dei bilanci degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia è fissato al 18 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione di C.C. nr. 4 del 19 gennaio 2007 avente ad oggetto “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007.”;

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge Regionale 21/2003 e successive modificazioni;

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. , votanti n. , voti favorevoli n. ;

DELIBERA :

1)  di fissare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

·       4 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, intendendo a tal proposito le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione;

·       4 per i terreni agricoli;

·       4 per le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti ed affini fino al 1° grado che vi risiedano;

·       6 per le aree edificabili e gli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze;

2)  di fissare in € 130,00- l’importo della detrazione da riconoscere al soggetto passivo per l’immobile da questi adibito ad abitazione principale;

3) di dare atto che verrà applicata, ex articolo 1 c. 5 della l. 244 del 24.12.2007 (legge Finanziaria 2008), l’ulteriore detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di 200 euro; detta detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

4) di elevare la detrazione concessa per l’abitazione principale, fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità immobiliare, a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci un reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale, non superiore alle seguenti fasce:

nr. 1 componente   reddito complessivo annuo         € 6.197,48-

nr. 2 componenti    reddito complessivo annuo         € 7.695,21-

nr. 3 componenti    reddito complessivo annuo         € 8.469,89-

nr. 4 componenti    reddito complessivo annuo         € 9.915,97-

nr. 5 componenti    reddito complessivo annuo         € 11.413,70-

per ogni componente ulteriore vanno sommati € 774.69 annui.

 

 

 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.