IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

Su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale

 

Oggetto: Determinazione aliquote ICI anno 2006.

 

Richiamato il D.Lgs. 504/92, con il quale è stata istituita dal 1993 l’imposta comunale sugli immobili (ICI) ed in particolare l’art. 6, ai sensi del quale l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille e non superiore al sette per mille, altrimenti si applica la misura minima;

 

Visti gli articoli 42 comma 2 lettera f) e 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), riguardanti le competenze del Consiglio e della Giunta;

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, in merito ai termini per deliberare le aliquote d’imposta;

 

Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.02.2000 veniva fissata al 5 per mille l’aliquota ICI per l’anno 2000 relativamente a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti ai sensi dell’art. 3, comma 55, Legge 662/96 per i quali è fissata al 4 per mille;

 

Considerato che con la stessa delibera veniva altresì rideterminata la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 139,44 e la stessa veniva considerata applicabile alle relative pertinenze;

 

Richiamato il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta, approvato con C. C. n. 6/2000;

 

Considerato che al fine di conservare gli equilibri di bilancio risulta necessario mantenere invariate le aliquote e le detrazioni rispetto all’anno precedente;

 

PROPONE

 

1.      di confermare per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) al 5 per mille relativamente a tutte le fattispecie imponibili, con la seguente eccezione: aliquota 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno nella costruzione e nell’alienazione di beni immobili l’oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, dando atto che tale aliquota verrà applicata per tre anni dalla data di fine lavori così come stabilito dall’art. 3, comma 55, legge 662/96;

 

2.      di dare atto che la detrazione per abitazione principale per l’anno 2006 è fissata in euro 139,44 ed è applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e, per la parte eventualmente residua, anche alle sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

 

3.      di confermare la riduzione d’imposta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili, come previsto dal comma 1 dell’art. 8 d. lgs. 504/1992 e secondo le specificazioni dell’art. 5 del regolamento ICI;

 

4.      di confermare l’applicazione della detrazione per abitazione principale in caso di comodato gratuito dell’edificio concesso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (art. 3 regolamento);

 

5.      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI ART. 49 D.LGS. 267/2000

 

Esprimo parere in ordine alla regolarità tecnica

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ICI

Leonardo dott. Mascarin