IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2005

(deliberazione di G.C. n. 259 del 20.12.2004)
 
 
 
1) aliquota del 5 per mille:
 
     - per fabbricati (esclusi quelli previsti al n. 2)
     - per terreni agricoli
     - per aree fabbricabili
 
 
2) aliquota del 4 per mille
 
    - per i fabbricati realizzati per la vendita, e non venduti, dalle imprese che hanno nella costruzione e nell’alienazione di beni immobili l’oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, dando atto che tale aliquota verrà applicata per tre anni dalla data di fine lavori così come stabilito dall’art. 3, comma 55, della Legge 662/96.
 

Detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (art. 3 del Regolamento I.C.I.): € 139,44
 

Riduzione d’imposta per fabbricati inagibili:   50% ( ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 662/96 e dell’art. 5 del Regolamento I.C.I)