IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2005
(deliberazione di G.C. n. 259 del 20.12.2004)
1) aliquota del 5 per mille:
- per fabbricati (esclusi quelli previsti al n. 2)
- per terreni agricoli
- per aree fabbricabili
2) aliquota del 4 per mille
- per i fabbricati realizzati per la vendita, e non venduti, dalle imprese che hanno nella costruzione e nell’alienazione di beni immobili l’oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, dando atto che tale aliquota verrà applicata per tre anni dalla data di fine lavori così come stabilito dall’art. 3, comma 55, della Legge 662/96.
Detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (art. 3 del Regolamento I.C.I.): € 139,44