Oggetto: imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - determinazione aliquote per l’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 23.10.1992, n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili che fissa i criteri per la determinazione delle aliquote;
Richiamata la delibera di G.C. n. 20 del 16.02.2004 con la quale sono state fissate le aliquote e agevolazioni per l’anno di’imposta 2004;
Ritenuto altresì di mantenere le maggiorazioni di detrazione d’imposta per l’abitazione principale a favore:
1) dei nuclei familiari i cui componenti percepiscono esclusivamente la pensione minima o sociale
2) dei soggetti passivi di età maggiore ai 65 anni entro parametri prefissati relativi al reddito, alla situazione immobiliare e anagrafica;
Ricordato che con l’atto deliberativo di cui sopra è stata determinata per l’anno 2004 un’aliquota particolarmente favorevole, finalizzata alla agevolazione di insediamenti produttivi o commerciali sul territorio comunale;
Evidenziato che il Consiglio di Stato ha stabilito con la sentenza n. 485 del 10 febbraio 2004 che i Comuni non possono stabilire ulteriori differenze all’interno delle tre categorie previste dalla legge (immobili destinati a usi diversi dall’abitazione, immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, alloggi non locati) se non in violazione della riserva di legge statale in materia di imposizione fiscale;
Rilevato che pertanto l’aliquota diversificata soprarichiamata, non risultando conforme alla pronuncia del Consiglio di Stato, è quindi da ritenersi non più applicabile;
Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 134 del 30.11.2004 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione anno 2005 e considerato che le aliquote e detrazioni che vengono stabilite con il presente atto sono compatibili con le previsioni in esso contenute e mantengono il permanere degli equilibri generali di bilancio;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi
d e l i b e r a
1. Di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l’anno 2005:
a. 4,5 per mille per la prima casa e le pertinenze della stessa (art. 10, Regolamento);
b. 5,5 per mille per gli altri fabbricati;
c. 5,5 per mille per i terreni;
d. 4 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo di anni tre dalla data di inizio lavori);
e. 4 per mille per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo non superiore ad anni tre dalla data di inizio lavori);
2. Di determinare in € 104,00.- la detrazione per l’abitazione principale.
3. Di elevare la detrazione per l’abitazione principale a € 129,12.- per nuclei familiari:
4. Di elevare la detrazione per l’abitazione principale a € 200,00.- per i soggetti:
* * * * * *