Comune di Andreis

(Provincia di Pordenone)

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
“ANDREIS – BARCIS”

-Ufficio Unico dei Tributi-

 

ALIQUOTE E QUOTA ESENTE ANNO 2010

4  per mille                   Aliquota agevolata                                          

5  per mille                   Aliquota ordinaria (aree edificabili e altri fabbricati)

6,5 per mille                  Aliquota massima (Alloggi non concessi in locazione o concessi in locazione ad uso abitazione a persone non residenti)

€ 103,30                        Detrazione ordinaria per abitazione principale

Sono stati confermati anche i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta in questione fissati in € 16,00 al metro quadrato comprese nelle zone omogenee “A” e “B” dello strumento urbanistico in vigore.

 

ESENZIONI

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito in legge 24.07.2008 n. 126, sono escluse dall’I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché quelle ad esse assimilate ai sensi del vigente Regolamento Comunale I.C.I., ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Successivamente con risoluzione n.1/df del 4.03.2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le ipotesi di assimilazione in discorso sono riconducibili elusivamente a quelle previste da:

a)      L’art. 3 comma 56 della legge 23.12.1996 n. 662 che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

b)      L’art. 59 comma 1 lettera d) del D.LGS. 15.12.1997 n. 446 che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela

L’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, gode della detrazione di cui all’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/92, che nel caso di questo Comune è fissata in € 103,30 - a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata.

 

RIDUZIONI

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni o non utilizzabili per assenza  di presupposti di agibilità od inabilità.

 

TERRENI AGRICOLI

Si ribadisce l’esenzione dei terreni agricoli ai sensi dell’art. 15 Legge 27.12.1977 n. 984.

 

DICHIARAZIONE

E’ soppresso l'obbligo della dichiarazione quando le variazioni rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico (per esempio: variazioni di titolarità, quote di possesso, dati identificativi di fabbricati e terreni, con esclusione delle aree fabbricabili ,derivanti da contratti o successioni).

L'obbligo rimane quando si vuol far valere il diritto ad un'agevolazione (abitazione principale - comodato gratuito - individuazione immobili di pertinenza - ecc.), ad una riduzione d'imposta ( fabbricati inagibili o inabitabili ), e nei casi in cui gli elementi rilevanti per il tributo dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche. Deve essere presentata al Comune dove sono ubicati gli immobili (direttamente o con raccomandata semplice) entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. I modelli (formato ministeriale) sono disponibili presso il Comune.

 

PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino approvato con Decreto Ministero Economia e Finanze del 25/03/2009 intestato a EQUITALIA F.V.G. S.P.A. – ANDREIS – PN- ICI c/c postale n. 88700687 oppure mediante il modello di pagamento unificato (F24). Qualora l’imposta annua sia uguale o inferiore ad € 12,00 i versamenti non sono dovuti.

1^ rata o unica rata entro il 16 giugno 2010

2^ rata entro il 16 dicembre 2010.