OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2009 - DICHIARAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUBILE. |
RICHIAMATO il D.Lgs. n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce l’imposta comunale sugli immobili;
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1996 che dettano norme in materia di potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili;
VISTA la delibera di consiliare n. 41 del 13.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. a decorrere dall’1.01.2005;
VISTA la delibera consiliare n. 4 del 31.01.2006, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato modificato il regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
PREMESSO:
· che sul territorio comunale esiste un consistente patrimonio edilizio di carattere tipologico recuperato a partire dal 1976 con i benefici della legge di ricostruzione e riparazione dei danni causati dal sisma del 1976;
· che gran parte di tali edifici ristrutturati non vengono utilizzati né come abitazione principale né dati in locazione;
· che necessita operare scelte atte a stimolare l’utilizzo di tale patrimonio edilizio incentivando l’abitazione o la locazione degli immobili e/o viceversa penalizzando il mancato utilizzo degli immobili;
ATTESO che ai sensi del comma 156 della Legge Finanziaria 27.12.2006 n.296 è attribuita alla Competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote I.C.I.
RITENUTO di utilizzare le possibilità previste dall’art.6 del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992 come successivamente modificato, che da facoltà agli Enti di prevedere una aliquota diversa dall’ordinaria sugli alloggi non locati;
RICHIAMATO il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con legge n. 126/2008, con il quale si stabilisce l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle assimilate dal comune per regolamento o delibera comunale vigente all'entrata in vigore del decreto legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
RICHIAMATA la risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008 emanata dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze che disciplina le modalità di godimento dell'esenzione ICI di cui al D.L. 93/2008, per quel che riguarda le condizioni di riconoscimento dell'esenzione, la definizione di abitazione principale, pertinenze, immobili assimilati, altre fattispecie di esenzione e casi di esclusione dall'esenzione, a cui si fa pieno riferimento;
VISTO che l’art. 77-bis, comma 30 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto per il triennio 2009/2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi.
Evidenziato
· che in base alla legislazione vigente il termine per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di previsione;
· che il mancato introito per effetto della esclusione citata in premessa sarà compensato secondo criteri e modalità stabilite nel decreto del 23 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, in attesa della certificazione da presentarsi entro aprile 2009 con riferimento all’anno 2008;
RITENUTO di confermare per l'anno 2009 le aliquote e le detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 5.03.2008 a valere per l’anno 2008;
VISTO il parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Presenti e votanti n. su n. 9 consiglieri in carica, con voti favorevoli n. espressi in forma palese
2. FABBRICATI NON CONTEMPLATI ALLE LETTERE B) – C)
B) ALIQUOTA AGEVOLATA 4 PER MILLE;
PER ABITAZIONI PRINCIPALI, RELATIVE PERTINENZE E UNITÀ IMMOBILIARI AD ESSE ASSIMILATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO C.LE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA (LIMITATAMENTE ALLE FATTISPECIE ESCLUSE DALL'ESENZIONE DI CUI AL D.L. 93/08);
C) ALIQUOTA DEL 6,50 PER MILLE PER ALLOGGI NON CONCESSI IN LOCAZIONE O CONCESSI IN LOCAZIONE AD USO ABITAZIONE A PERSONE NON RESIDENTI.