OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2008 - DICHIARAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUBILE. |
RICHIAMATO il D.Lgs. n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce l’imposta comunale sugli immobili;
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1996 che dettano norme in materia di potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili;
VISTA la delibera di consiliare n. 41 del 13.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. a decorrere dall’1.01.2005;
VISTA la delibera consiliare n. 4 del 31.01.2006, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato modificato il regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
PREMESSO:
· che sul territorio comunale esiste un consistente patrimonio edilizio di carattere tipologico recuperato a partire dal 1976 con i benefici della legge di ricostruzione e riparazione dei danni causati dal sisma del 1976;
· che gran parte di tali edifici ristrutturati non vengono utilizzati né come abitazione principale né dati in locazione;
· che necessita operare scelte atte a stimolare l’utilizzo di tale patrimonio edilizio incentivando l’abitazione o la locazione degli immobili e/o viceversa penalizzando il mancato utilizzo degli immobili;
ATTESO che ai sensi del comma 156 della Legge Finanziaria 27.12.2006 n.296 è attribuita alla Competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote I.C.I.
RITENUTO di utilizzare le possibilità previste dall’art.6 del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992 come successivamente modificato, che da facoltà agli Enti di prevedere una aliquota diversa dall’ordinaria sugli alloggi non locati;
RICHIAMATO l’art. 1 , commi 5 e 7 della Legge Finanziaria 2008, Legge n. 244 del 24.12.2007, il quale prevede un aumento della detrazione sull’abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, ad esclusione degli immobili di categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), disponendo il rimborso ai Comuni da parte dello Stato (da parte della Regione nel caso del Friuli Venezia Giulia) del minore introito derivante dalle predette disposizioni, attraverso la devoluzione di un apposito trasferimento compensativo;
EVIDENZIATO che il Ministero dell’Interno viene delegato a definire il modello che i Comuni dovranno presentare per certificare il minore gettito previsto;
DATO ATTO che il Comuni dovranno presentare il modello compilato entro il 30 aprile 2008 e a seguito di tali trasmissioni di dati il Ministero procederà ad erogare il trasferimento compensativo in due fasi: il 50% entro il 16 giugno ed il restante 50% entro il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio, oltre ad eventuali conguagli che verranno effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo, con le modalità che verranno definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2008;
TENUTO PRESENTE che i valori applicati per l’anno 2007 erano i seguenti:
· aliquota ordinaria 5 per mille;
· aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze pari al 4 per mille;
· aliquota del 6,50 per mille per alloggi non concessi in locazione o concessi in locazione ad uso abitazione a persone non residenti;
VISTA la situazione finanziaria e la necessità di risorse finanziarie proposte per l’anno 2008 e ritenuto di confermare tre aliquote differenti per l’abitazione principale ed equiparate, per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili, nonché una aliquota maggiorata per gli alloggi non locati;
VISTO il parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Presenti e votanti n. 7 su n.9 consiglieri in carica, con voti favorevoli n. 7 espressi in forma palese
1. di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’I.C.I.:
2. FABBRICATI NON CONTEMPLATI ALLE LETTERE B) – C)
B) ALIQUOTA AGEVOLATA 4 PER MILLE;
1. Abitazione principale e relative pertinenze
2. Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado ed affini fino al primo grado), quando l’utilizzo è accertato secondo le norme dell’ordinamento anagrafico;
3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, limitatamente per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.
C) ALIQUOTA DEL 6,50 PER MILLE PER ALLOGGI NON CONCESSI IN LOCAZIONE O CONCESSI IN LOCAZIONE AD USO ABITAZIONE A PERSONE NON RESIDENTI.
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 7 della Legge n. 244 del 24.12.2007 – Finanziaria 2008 – è stata introdotta un’ulteriore detrazione I.C.I. sull’abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, ad esclusione degli immobili di categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), disponendo il rimborso ai Comuni da parte dello Stato (da parte della Regione nel caso del Friuli Venezia Giulia) del minore introito derivante dalle predette disposizioni, attraverso la devoluzione di un apposito trasferimento compensativo;
3. di dare atto che, nelle more dell’adeguamento del software gestionale I.C.I. che consentirà la quantificazione del minore introito, l’entrata derivante dallo stesso – da iscrivere al Titolo II dell’Entrate – viene mantenuta al Titolo I dell’Entrata in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2008, provvedendo a successive variazione di bilancio a seguito invio al Ministero dell’Interno del certificato attestante il minore gettito previsto;
4. Fissare per l’anno 2008 in € 103,30 la detrazione d’imposta per le unità immobiliari specificati alla lettera B) del presente atto con esclusione:
· dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.
· Dei fabbricati concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado ed affini fino al primo grado).
Aumento della detrazione base ex Legge 244/2007 pari a: 1,33 per mille della base imponibile e fino ad un massimo di € 200,00 – ad esclusione degli immobili di categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli)
5. Di rinviare al Regolamento comunale sull’I.C.I. per quanto non specificato nel presente atto (esenzioni, agevolazioni, riduzioni, ecc.), nonché alla Legge Finanziaria 2008..
Su proposta del sindaco, presenti n.7 su n. 7 componenti in carica, votanti n. con voti favorevoli n. 7 , espressi per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.-
bilancio/I.C.I. 2007\doc