OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2005. D.I.E.. |
RICHIAMATO il D.Lgs. n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce l’imposta comunale sugli immobili;
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1996 che dettano norme in materia di potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili;
VISTA la delibera di consiliare n. 41 del 13.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. a decorrere dall’1.01.2005;
PREMESSO:
· che sul territorio comunale esiste un consistente patrimonio edilizio di carattere tipologico recuperato a partire dal 1976 con i benefici della legge di ricostruzione e riparazione dei danni causati dal sisma del 1976;
· che gran parte di tali edifici ristrutturati non vengono utilizzati né come abitazione principale né dati in locazione;
· che necessita operare scelte atte a stimolare l’utilizzo di tale patrimonio edilizio incentivando l’abitazione o la locazione degli immobili e/o viceversa penalizzando il mancato utilizzo degli immobili;
ATTESO che ai, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. n.267/2000, è attribuita alla Competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali;
RITENUTO di utilizzare le possibilità previste dall’art.6 del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992 come successivamente modificato, che da facoltà agli Enti di prevedere una aliquota diversa dall’ordinaria sugli alloggi non locati;
VISTA la situazione finanziaria e la necessità di risorse finanziarie proposte per l’anno 2005 e ritenuto di confermare tre aliquote differenti per l’abitazione principale ed equiparate, per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili, nonché una aliquota maggiorata per gli alloggi non locati;
VISTO il parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
1. di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’I.C.I.:
2. FABBRICATI NON CONTEMPLATI ALLE LETTERE B) – C)
B) ALIQUOTA AGEVOLATA 4 PER MILLE;
1. Abitazione principale e relative pertinenze
2. Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado ed affini fino al primo grado), quando l’utilizzo è accertato secondo le norme dell’ordinamento anagrafico;
3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, limitatamente per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.
C) ALIQUOTA DEL 6,50 PER MILLE PER ALLOGGI NON CONCESSI IN LOCAZIONE O CONCESSI IN LOCAZIONE AD USO ABITAZIONE A PERSONE NON RESIDENTI.
2. Fissare in € 103,30 la detrazione d’imposta per le unità immobiliari specificati alla lettera B) del presente atto con esclusione:
· dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.
· Dei fabbricati concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado ed affini fino al primo grado).
3. Di rinviare al Regolamento comunale sull’I.C.I. per quanto non specificato nel presente atto (esenzioni, agevolazioni, riduzioni, ecc.).