COMUNE DI CORDENONS (PN)
Estratto delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 21.02.2011
DELIBERA
1) di confermare per l'anno 2011 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e le detrazioni stabilite per l’annualità 2010 con delibera di C.C. n. 13 del 12.02.2010:
a) Aliquota ordinaria del 5 per mille;
b) Aliquota del 6 per mille:
- Aree Fabbricabili;
- Unità abitative e loro pertinenze in regime di locazione, che non risultino sfitte per più di sei mesi consecutivi, escluse quelle in comodato gratuito a soggetti diversi da quelli indicati nella successiva lett. d), per le quali si applica l’aliquota ordinaria a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato;
c) Aliquota del 7 per mille:
- Unità abitative e loro pertinenze tenute a disposizione;
- L’aliquota del 7 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, di proprietà di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzioni e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota ordinaria del 5 per mille, per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori, a condizione che non siano locate.
d) Aliquota del 4,5 per mille:
- per le unità abitative e loro pertinenze, adibite ad abitazione principale dal possessore entro il termine ultimo di sei mesi dalla data di acquisto dell’immobile o del rilascio del certificato di abitabilità;
- per le unità abitative e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, come definiti dall’art. 5 del Regolamento Comunale di applicazione dell’I.C.I.;
e) Aliquota del 3,5 per mille:
- per i contribuenti proprietari, che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari localizzate nel "centro di antico impianto" del P.r.g. e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
f) Aliquota del 3,5 per mille:
- per i contribuenti proprietari degli insediamenti produttivi pubblici e privati nella zona artigianale e industriale e comunque nell’area P.I.P. di cui alla 3^ variante generale, approvata con delibera C.C. n. 78/2001, per un periodo massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori dell’immobile;
2) di stabilire in € 150,00 la detrazione per le abitazione principali e loro pertinenze nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito;
3) di approvare, una detrazione di € 250,00 limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da:
q nuclei familiari, in cui almeno una persona abbia compiuto il 65° anno di età alla data del 01 gennaio 2011, che dichiarino, per l’anno d’imposta 2010, un reddito complessivo IRE (al netto della deduzione per l’abitazione principale) non superiore a quanto segue:
- n. 1 componente, limite reddito annuo € 8.500,00
- per ogni componente in più € 2.000,00
q nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai due terzi, debitamente documentata;
In entrambe le situazioni sopra descritte, l’applicazione della maggior detrazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- che l’abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare (per nucleo familiare si intende l’insieme degli occupanti l’abitazione).
- i componenti del nucleo familiare siano proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile.
Gli aventi diritto hanno l’obbligo di presentare un’apposita richiesta documentata, su stampato messo a disposizione dal Comune, con allegata copia della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2010 dall’intero nucleo familiare;
La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R al Comune di Cordenons – Servizio Tributi – oppure consegnata a mano al medesimo Ufficio, entro e non oltre il 30 maggio 2011, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare la rispondenza dei requisiti denunciati.
Le condizioni devono sussistere alla data del 01.01.2011;
4) di fissare una riduzione al 3 per mille dell’aliquota applicabile su terreni agricoli oggetto di rimboschimento per un periodo massimo di 3 anni dal relativo intervento.