COMUNE DI CORDENONS (PN)

Estratto delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 21.02.2011

DELIBERA

 

1)   di confermare per l'anno 2011 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e le detrazioni stabilite per l’annualità 2010 con delibera di C.C. n. 13 del 12.02.2010:

a) Aliquota ordinaria del 5 per mille;

b) Aliquota del 6 per mille:

-    Aree Fabbricabili;

-    Unità abitative e loro pertinenze in regime di locazione, che non risultino sfitte per più di sei mesi consecutivi, escluse quelle in comodato gratuito a soggetti diversi da quelli indicati nella successiva lett. d), per le quali si applica l’aliquota ordinaria a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato;

c) Aliquota del 7 per mille:

-      Unità abitative e loro pertinenze tenute a disposizione;

-      L’aliquota del 7 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, di proprietà di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzioni e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota ordinaria del 5 per mille, per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori, a condizione che non siano locate.

d) Aliquota del 4,5 per mille:

-      per le unità abitative e loro pertinenze, adibite ad abitazione principale dal possessore entro il termine ultimo di sei mesi dalla data di acquisto dell’immobile o del rilascio del certificato di abitabilità;

-      per le unità abitative e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, come definiti dall’art. 5 del Regolamento Comunale di applicazione dell’I.C.I.;

e) Aliquota del 3,5 per mille:

-      per i contribuenti proprietari, che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari localizzate nel "centro di antico impianto" del P.r.g.  e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

f) Aliquota del 3,5 per mille:

-    per i contribuenti proprietari degli insediamenti produttivi pubblici e privati nella zona artigianale e industriale e comunque nell’area P.I.P. di cui alla 3^ variante generale, approvata con delibera C.C. n. 78/2001, per un periodo massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori dell’immobile;

2)  di stabilire in 150,00 la detrazione per le abitazione principali e loro pertinenze nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito;

3)  di approvare, una detrazione di € 250,00 limitatamente alle abitazioni principali possedute ed   utilizzate da:

q        nuclei familiari, in cui almeno una persona abbia compiuto il 65° anno di età alla data del 01 gennaio 2011, che dichiarino, per l’anno d’imposta 2010, un reddito complessivo IRE (al netto della deduzione per l’abitazione principale) non superiore a quanto segue:

-    n. 1 componente, limite reddito annuo € 8.500,00

-    per ogni componente in più € 2.000,00

q       nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai due terzi, debitamente documentata;

In entrambe le situazioni sopra descritte, l’applicazione della maggior detrazione è subordinata alle seguenti condizioni:

-    che l’abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare (per nucleo familiare si intende l’insieme degli occupanti l’abitazione).

-    i componenti del nucleo familiare siano proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze

-    nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile.

Gli aventi diritto hanno l’obbligo di presentare un’apposita richiesta documentata, su stampato messo a disposizione dal Comune, con allegata copia della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2010 dall’intero nucleo familiare;

La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R al Comune di Cordenons – Servizio Tributi – oppure consegnata a mano al medesimo Ufficio, entro e non oltre il 30 maggio 2011, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare la rispondenza dei requisiti denunciati.

Le condizioni devono sussistere alla data del 01.01.2011;

4) di fissare una riduzione al 3 per mille dell’aliquota applicabile su terreni agricoli oggetto di rimboschimento per un     periodo massimo di 3 anni dal relativo intervento.