COMUNE DI CORDENONS (PN)

Estratto delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 12.02.2010

DELIBERA

1)   di confermare, per l'anno 2010, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) Aliquota ordinaria del 5 per mille;

b) Aliquota del 6 per mille:

-    Aree Fabbricabili;

-    Unità abitative e loro pertinenze in regime di locazione, che non risultino sfitte per più di sei mesi consecutivi, escluse quelle in comodato gratuito a soggetti diversi da quelli indicati nella successiva lett. d), per le quali si applica l’aliquota ordinaria a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato;

c) Aliquota del 7 per mille:

-      Unità abitative e loro pertinenze tenute a disposizione;

-      L’aliquota del 7 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, di proprietà di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzioni e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota ordinaria del 5 per mille, per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori, a condizione che non siano locate.

d) Aliquota del 4,5 per mille:

-      per le unità abitative e loro pertinenze, adibite ad abitazione principale dal possessore entro il termine ultimo di sei mesi dalla data di acquisto dell’immobile o del rilascio del certificato di abitabilità;

-      per le unità abitative e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, come definiti dall’art. 5 del Regolamento Comunale di applicazione dell’I.C.I.;

e) Aliquota del 3,5 per mille:

-      per i contribuenti proprietari, che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari localizzate nel "centro di antico impianto" del P.r.g.  e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

f) Aliquota del 3,5 per mille:

-    per i contribuenti proprietari degli insediamenti produttivi pubblici e privati nella zona artigianale e industriale e comunque nell’area P.I.P. di cui alla 3^ variante generale, approvata con delibera C.C. n. 78/2001, per un periodo massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori dell’immobile;

2)  di stabilire in 150,00 la detrazione per le abitazione principali e loro pertinenze nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito;

3)  di approvare, una detrazione di € 250,00 limitatamente alle abitazioni principali possedute ed   utilizzate da:

q        nuclei familiari, in cui almeno una persona abbia compiuto il 65° anno di età alla data del 01 gennaio 2010, che dichiarino, per l’anno d’imposta 2009, un reddito complessivo IRE (al netto della deduzione per l’abitazione principale) non superiore a quanto segue:

-    n. 1 componente, limite reddito annuo € 8.500,00

-    per ogni componente in più € 2.000,00

q       nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai due terzi, debitamente documentata;

In entrambe le situazioni sopra descritte, l’applicazione della maggior detrazione è subordinata alle seguenti condizioni:

-       che l’abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare (per nucleo familiare si intende l’insieme degli occupanti l’abitazione).

-       i componenti del nucleo familiare siano proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze

-       nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile.

Gli aventi diritto hanno l’obbligo di presentare un’apposita richiesta documentata, su stampato messo a disposizione dal Comune, con allegata copia della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2009 dall’intero nucleo familiare;

La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata R/R al Comune di Cordenons – Servizio Tributi – oppure consegnata a mano al medesimo Ufficio, entro e non oltre il 30 maggio 2010, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare la rispondenza dei requisiti denunciati.

Le condizioni devono sussistere alla data del 01.01.2010;

4) di fissare una riduzione al 3 per mille dell’aliquota applicabile su terreni agricoli oggetto di rimboschimento per un   periodo massimo di 3 anni dal relativo intervento.