LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto l'art. 3 commi 53 e 55 della L. 662/96;
Visto l'art. 8 comma 3, del D. Lgs. n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662, che prevede la facoltà di esercitare, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, riduzioni e detrazioni di imposta;
Visto l'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997 n. 449, che consente ai Comuni di fissare aliquote agevolate dell'I.C.I., anche inferiori al 4 per mille e vista la risoluzione ministeriale n. 1 del 19.02.2001;
Visto l'art. 42, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza alla determinazione delle aliquote;
Ritenuto di continuare ad applicare l’aliquota agevolata del 3,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili localizzati nei centri storici – centri di antico impianto;
Ritenuto, inoltre, di applicare l’aliquota agevolata del 3,5 per mille a favore dei proprietari degli insediamenti produttivi pubblici e privati nella zona artigianale e industriale e comunque nell’area P.I.P. di cui alla 3^ variante generale approvata con deliberazione di C.C. n. 78 del 27.09.2001 per un periodo massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori dell’immobile;
Ritenuto di confermare per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale pari ad € 130,00 ed aumentarla di € 70,00, limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da:
q                                           nuclei familiari composti da almeno una persona, che abbia compiuto il 65° anno di età alla data del 01 gennaio 2005, che dichiarino, per l’anno d’imposta 2004, un reddito complessivo IRPEF (al netto della deduzione per l’abitazione principale) non superiore a quanto segue:
a)                  n. 1 componente, limite reddito annuo € 7.800,00
b)                  per ogni componente in più € 2.000,00
q                                           nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai due terzi, debitamente documentata;
In entrambe le situazioni sopra descritte, l’applicazione della maggior detrazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- che l’abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare, diversamente per nucleo familiare si intende l’insieme degli occupanti.
- i componenti del nucleo familiare siano proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile.
Gli aventi diritto hanno l’obbligo di presentare un’apposita richiesta documentata, su stampato messo a disposizione dal Comune, con allegata copia della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2004 dall’intero nucleo familiare;
La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata R/R al Comune di Cordenons – Servizio Tributi – oppure consegnata a mano al medesimo Ufficio, entro e non oltre il 10 giugno 2005, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare la rispondenza dei requisiti denunciati.
Le condizioni devono sussistere alla data del 01.01.2005.
Accertato che il termine ultimo per deliberare le aliquote, per l'anno 2005, relative all'imposta comunale sugli immobili e le relative detrazioni è quello fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2005, ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001;
Acquisito il parere previsto dall'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
 
1) di fissare, per l'anno 2005, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
- 5   per 1000 per i terreni agricoli e le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze;
- 4,5 per 1000 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze come definiti dall’art. 5 del Regolamento Comunale di applicazione dell’I.C.I.;
- 3,5 per 1000 per i contribuenti proprietari, che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari localizzate nel "centro di antico impianto" del P.r.g.  e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
- 3,5 per 1000 per i contribuenti proprietari degli insediamenti produttivi pubblici e privati nella zona artigianale e industriale e comunque nell’area P.I.P. di cui alla 3^ variante generale, approvata con delibera C.C. n. 78/2001, per un periodo massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori dell’immobile;
2) di stabilire in € 130,00.= la detrazione per l'abitazione principale;
3) di approvare, una detrazione di € 200,00 limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da:
q                                           nuclei familiari composti da almeno una persona, che abbia compiuto il 65° anno di età alla data del 01 gennaio 2005, che dichiarino, per l’anno d’imposta 2004, un reddito complessivo IRPEF (al netto della deduzione per l’abitazione principale) non superiore a quanto segue:
c)                  n. 1 componente, limite reddito annuo € 7.800,00
d)                  per ogni componente in più € 2.000,00
q                                           nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai due terzi, debitamente documentata;
In entrambe le situazioni sopra descritte, l’applicazione della maggior detrazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- che l’abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare, diversamente per nucleo familiare si intende l’insieme degli occupanti.
- i componenti del nucleo familiare siano proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile.
Gli aventi diritto hanno l’obbligo di presentare un’apposita richiesta documentata, su stampato messo a disposizione dal Comune, con allegata copia della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2004 dall’intero nucleo familiare;
La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata R/R al Comune di Cordenons – Servizio Tributi – oppure consegnata a mano al medesimo Ufficio, entro e non oltre il 10 giugno 2005, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare la rispondenza dei requisiti denunciati.
Le condizioni devono sussistere alla data del 01.01.2005.
4)      di fissare una riduzione dal 5 al 3 per mille su terreni agricoli oggetto di rimboschimento.
Con successiva unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.