Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2006
LA GIUNTA COMUNALE
- che l’art. 3 comma 51 della legge regionale 26.02.2001 n. 4, come sostituito dall’art. 10, comma 2 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, indica quale termine perentorio per l’adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali nella regione Friuli Venezia Giulia il sessantesimo giorno dall’approvazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e quindi, per l’esercizio 2006, il 21 febbraio 2006;
- che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le relative tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- che il medesimo art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni prevede, al comma 4, l’applicazione delle disposizioni in tema di detrazioni anche agli alloggi di edilizia pubblica residenziale regolarmente assegnati ;
- che l’art.4 comma 1 del D.L. 8/8/96, n. 437, convertito con L. 24/10/96 n. 556, prevede che “Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato” ;
RILEVATO che per l’anno 2006 il termine per adottare la deliberazione è fissato al 21.02.2006, come stabilito dalla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ;
- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro103,29 a Euro 258,23 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti :
a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.)
b) reddito annuo dell’intero nucleo familiare che occupa l’unità immobiliare, riferito al 2005, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall’INPS , elevato di Euro 544,20 per ogni contribuente della famiglia a carico del soggetto passivo ;
c) non aver venduto nel 2005 beni immobili per un valore superiore a L. 25.822,85;
d) gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprietà immobiliari.
Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8.
Le condizioni devono sussistere a far data dal 1/1/2006.
Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, da presentare al Comune entro il termine di versamento dell’imposta ;
- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 a favore degli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende per l’edilizia economica residenziale (A.T.E.R.) ;
CON voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano ;
DELIBERA
- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti :
a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.)
b) reddito annuo dell’intero nucleo familiare che occupa l’unità immobiliare, riferito al 2005, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall’INPS , elevato di Euro 544,20 per ogni contribuente della famiglia a carico del soggetto passivo ;
c) non aver venduto nel 2005 beni immobili per un valore superiore a Euro 25.822,85;
d) gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprietà immobiliari.
Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8.
Le condizioni devono sussistere a far data dal 1/1/2006.
Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, da presentare al Comune entro il termine di versamento dell’imposta.
- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 a favore degli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende per l’edilizia economica residenziale (A.T.E.R.) ;
2. di dichiarare con successiva e separata votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Pareri ed attestazioni espressi sulla proposta della presenta deliberazione
Art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267
alla regolarità tecnica alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Sandro Gasparotto F.to Dott. Sandro Gasparotto