Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2006

OGGETTO:    DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI  I.C.I. PER L’ANNO 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

            VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto : “Determinazione di aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2006”, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli resi dal Responsabile di Area competente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 ;

 

            CONSIDERATO:

-        che l’art. 3 comma 51 della legge regionale 26.02.2001 n. 4, come sostituito dall’art. 10, comma 2 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, indica quale termine perentorio per l’adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali nella regione Friuli Venezia Giulia il  sessantesimo giorno dall’approvazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e quindi,  per l’esercizio 2006, il 21 febbraio  2006;

 

-        che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le relative tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

-         che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504  e successive modificazioni ed integrazioni all’art. 6 stabilisce che ai fini dell’imposta comunale sugli immobili “l’aliquota deve essere deliberata nella misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro”;     

-         che, inoltre, all’art. 8 dello stesso D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni sono previste  riduzioni e detrazioni di imposta, tra le quali riveste particolare importanza la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista per un importo minimo di Euro 103,29 elevabile, con deliberazione, sino a Euro 258,23;

 

-         che il medesimo art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni prevede, al comma 4, l’applicazione delle disposizioni in tema di detrazioni anche agli alloggi di edilizia pubblica residenziale regolarmente assegnati ;

-         che la suddetta detrazione può essere stabilita in misura superiore  a Euro 258,23, e comunque sino a concorrenza dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-         che la mancata adozione della  suddetta deliberazione entro i termini, sempre ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 6, comma 1, secondo periodo, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n.662 - comporta l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille;

 

-         che l’art.4 comma 1 del D.L. 8/8/96, n. 437, convertito con L. 24/10/96 n. 556, prevede che “Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi  e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato” ;

 

            RILEVATO che per l’anno 2006 il termine per adottare la deliberazione è fissato al 21.02.2006, come stabilito dalla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ;

CONSTATATO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della situazione economica e sociale esistente nel territorio comunale, è preferibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, confermare le medesime aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2005 e cioè :

- un’aliquota pari al 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ;

- l’aliquota unica pari al  6,6  per mille per tutti gli altri immobili ;

- la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a Euro 103,29 ;

- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro103,29 a Euro 258,23 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti :

a)   essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.)

b)  reddito annuo dell’intero nucleo familiare che occupa l’unità immobiliare, riferito al 2005, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall’INPS , elevato di Euro 544,20 per ogni contribuente della famiglia a carico del soggetto passivo ;

c)   non aver venduto nel 2005 beni immobili per un valore superiore a L. 25.822,85;

d)  gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprietà immobiliari.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8.

Le condizioni devono sussistere a far data dal 1/1/2006.

Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, da presentare al Comune entro il termine di versamento dell’imposta ;

 

- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a Euro  258,23 a favore degli alloggi regolarmente assegnati  dalle Aziende per l’edilizia economica residenziale (A.T.E.R.) ;

 

            CON voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano ;

 

DELIBERA

1. di confermare, per l’anno 2006, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni :

- un’aliquota pari al  4  per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ;

- l’aliquota unica pari al  6,6  per mille per tutti gli altri immobili ;

- la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a Euro 103,29;

 

- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a  Euro 258,23 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti :

a)   essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.)

b)  reddito annuo dell’intero nucleo familiare che occupa l’unità immobiliare, riferito al 2005, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall’INPS , elevato di Euro 544,20 per ogni contribuente della famiglia a carico del soggetto passivo ;

c)   non aver venduto nel  2005 beni immobili per un valore superiore a Euro 25.822,85;

d)  gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprietà immobiliari.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8.

Le condizioni devono sussistere a far data dal 1/1/2006.

Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva  dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, da presentare al Comune entro il termine di versamento dell’imposta.

 

- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a  Euro 258,23 a favore degli alloggi regolarmente assegnati  dalle Aziende per l’edilizia economica residenziale (A.T.E.R.) ;

 

2.   di dichiarare con successiva e separata votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Pareri ed attestazioni espressi sulla proposta della presenta deliberazione

Art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267

                     Si esprime parere favorevole in ordine                                    Si esprime parere favorevole in ordine

     alla regolarità tecnica                                                        alla regolarità contabile

Il Responsabile del  Servizio                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario

                               F.to Dott. Sandro Gasparotto                                       F.to Dott. Sandro Gasparotto