OGGETTO:    DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI  I.C.I. PER L’ANNO 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE
 

            VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto : “Determinazione di aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2005”, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli resi dal Responsabile di Area competente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 ;

            CONSIDERATO:

- che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504  e successive modificazioni ed integrazioni all’art. 6 stabilisce che ai fini dell’imposta comunale sugli immobili “l’aliquota deve essere deliberata nella misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro”;     

- che, inoltre, all’art. 8 dello stesso D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni sono previste  riduzioni e detrazioni di imposta, tra le quali riveste particolare importanza la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista per un importo minimo di Euro 103,29 elevabile, con deliberazione, sino a Euro 258,23;

- che il medesimo art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni prevede, al comma 4, l’applicazione delle disposizioni in tema di detrazioni anche agli alloggi di edilizia pubblica residenziale regolarmente assegnati ;

- che la suddetta detrazione può essere stabilita in misura superiore  a Euro 258,23, e comunque sino a concorrenza dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- che la mancata adozione della  suddetta deliberazione entro i termini, sempre ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 6, comma 1, secondo periodo, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n.662 - comporta l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille;

- che l’art.4 comma 1 del D.L. 8/8/96, n. 437, convertito con L. 24/10/96 n. 556, prevede che “Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi  e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato” ;
 
            RILEVATO che per l’anno 2005 il termine per adottare la deliberazione è fissato al 21.2.2005, come stabilito dalla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ;
 

CONSTATATO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso senza penalizzare importanti servizi in essere e tenuto conto della situazione economica e sociale esistente nel territorio comunale, è preferibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, determinare le seguenti aliquote e detrazioni:

- un’aliquota pari al 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ;

- l’aliquota unica pari al  6,6  per mille per tutti gli altri immobili ;

- la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a Euro 103,29 ;

- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro103,29 a Euro 258,23 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti :
a)   essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze cantina, garage, etc.)
b)  reddito annuo dell’intero nucleo familiare che occupa l’unità immobiliare, riferito al 2004, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall’INPS , elevato di Euro 516,46 per ogni componente della famiglia a carico del soggetto passivo ;
c)   non aver venduto nel 2004 beni immobili per un valore superiore ad Euro 25.822,85;
d)  gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprietà immobiliari.
Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8.
Le condizioni devono sussistere a far data dal 1/1/2005.
Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.4 L. 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni, da presentare al Comune entro il termine di versamento dell’imposta ;
 
- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a Euro  258,23 a favore degli alloggi regolarmente assegnati  dalle Aziende per l’edilizia economica residenziale (A.T.E.R.) ;
 
            CON voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano ;
 
 
DELIBERA
 
 

1. DI APPROVARE, per l’anno 2005, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni :

- un’aliquota pari al  4  per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ;

- l’aliquota unica pari al  6,6  per mille per tutti gli altri immobili ;

- la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a Euro 103,29;

- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a  Euro 258,23 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti :
a)   essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.)
b)  reddito annuo dell’intero nucleo familiare che occupa l’unità immobiliare, riferito al 2004, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall’INPS , elevato di Euro 516,46 per ogni componente della famiglia a carico del soggetto passivo ;
c)   non aver venduto nel  2004 beni immobili per un valore superiore a Euro 25.822,85;
d)  gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprietà immobiliari.
Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8.
Le condizioni devono sussistere a far data dal 1/1/2005.
Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva  dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 4 L. 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni, da presentare al Comune entro il termine di versamento dell’imposta.
 
- l’aumento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a  Euro 258,23 a favore degli alloggi regolarmente assegnati  dalle Aziende per l’edilizia economica residenziale (A.T.E.R.) ;
 
2.   DI dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 35 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49.
 
 
Pareri ed attestazioni espressi sulla proposta della presenta deliberazione
Art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267
 
Si esprime parere favorevole in ordine                              Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica                                                                        alla regolarità contabile
Il Responsabile di Area                                                       Il Responsabile di Ragioneria
                        F.to Giuditta Rombolà                                                        F.to Giuditta Rombolà