Per i versamenti:

-        C/C  3285867

-        EQUITALIA FVG S.P.A. TRAMONTI DI SOPRA-PN-ICI

-        VIA MARCO VOLPE 45 33100 UDINE UD

Gli importi devono essere arrotondati all’euro per  difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’I.C.I. non è dovuta se l’importo annuo totale è inferiore al € 12,00.

 

 

ALIQUOTE

 

ordinaria

-      Aree edificabili

-      Abitazioni in possesso di NON residenti e non affittate a residenti

-      Pertinenze ( di abitazione principale) oltre la seconda (*)

-      Fabbricati in Ristrutturazione o Costruzione (valore area)

-      Fabbricati inagibili

ORDINARIA

   5,5  per mille

SENZA
DETRAZIONE

esente

A seguito dell’abolizione dell’I.C.I. sull’abitazione principale risultano esenti tutte le categorie di seguito riportate. Si intende Abitazione Principale quella nella quale il Soggetto passivo, persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

-      Abitazione posseduta a titolo di proprietà , usufrutto o diritto reale;

-      Alloggio regolarmente assegnato da ATER;

-      Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti limitatamente al 1° grado;

-      Abitazione posseduta  a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 

 

ESENTE

(Decreto Legge n. 93/2008)

 

ridotta

Rimangono assoggettate al pagamento dell’imposta con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione:

-      immobili di categoria A/1, A/8, A/9 (ville e castelli)

-    abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, iscritto all’A.I.R.E. del Comune, a condizione che la stessa non risulti locata;

RIDOTTA

   4,5  per mille

CON
DETRAZIONE

258,23 €

ridotta

senza detrazione

-      senza detrazione, per l’abitazione locata (deve essere in tal caso locata come prima casa e con contratto di affitto registrato della durata  minima di un anno)

RIDOTTA

   4,5  per mille

SENZA DETRAZIONE

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’ unità immobiliare ad abitazione principale

 

(*) Sono da considerarsi PERTINENZE (ai fini I.C.I.) unicamente le unità immobiliari classificabili nella categorie catastali C2, C6 e C7, collegate o nelle immediate vicinanze dell'abitazione principale, per un massimo di 2, ancorché iscritte distintamente in catasto; solo se complementare al fabbricato principale, di fatto utilizzate come tali dallo stesso detentore l’abitazione considerata principale.