ORDINARIA |
5,5 |
a) Tutte le aree fabbricabili b) agli immobili non compresi nei casi previsti per l’aliquota ridotta sotto elencati |
RIDOTTA |
4,5 |
(assieme alla detrazione di € 258,23) per l’abitazione principale e le rispettive pertinenze (vedi nota sotto) così intesa: |
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• abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale |
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• alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari |
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• abitazione concessa a titolo gratuito dal possessore ai suoi parenti limitatamente al primo grado (padre-figlio) ed affini limitatamente al primo grado (suocero/nuora, suocera/genero, suocero/genero, suocera/nuora) |
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• abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata |
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• abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, iscritto all’A.I.R.E. del Comune, a condizione che la stessa non risulti locata | |
• senza detrazione, per l'abitazione locata (deve essere in tal caso locata come prima casa e con contratto di affitto registrato della durata minima di un anno) |
Pertinenze
Sono da considerarsi parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, fino ad un massimo di 2, ancorché iscritte distintamente in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Sono considerati inagibili o inabitabili, con conseguente riduzione dell’imposta al 50%, gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 lett. c) e d) della legge 5.8.1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio comunale e che, nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
Con la finanziaria 2007 è stato abolito l’obbligo di comunicazione per tutte le variazioni intercorse dal 01/01/2007 in poi. Al fine del continuo aggiornamento della Banca Dati in possesso dell’Ente, si consiglia vivamente di segnalare l’eventuale variazione intercorsa (acquisto, vendita, usufrutto ect.) per gli Immobili di proprietà presenti in questo Comune.
Rimane ad ogni modo l’obbligo di presentazione di comunicazione in caso di:
- esenzione e riduzione
- uso gratuito
- locazione
Pagamento
Il pagamento dell’acconto I.C.I. dovrà essere effettuato entro il 16/06/2008 ed il saldo entro il 15/12/2008 sul c/c postale n. 21827308 intestato a: Comune di TRAMONTI di SOPRA – Servizio Riscossioni ICI.
L’I.C.I. non è dovuta se l’importo totale per il 2008 è inferiore a € 12,00