ORDINARIA

5,5

 

a) Tutte le aree fabbricabili

b) agli immobili non compresi nei casi previsti per l’aliquota ridotta sotto elencati

 

RIDOTTA

4,5

(assieme alla detrazione di € 258,23) per l’abitazione principale e le rispettive pertinenze (vedi nota sotto) così intesa:

 

 

 

abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale

 

 

 

 

alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari

 

 

 

 

abitazione concessa a titolo gratuito dal possessore ai suoi parenti limitatamente al primo grado (padre-figlio) ed affini limitatamente al primo grado (suocero/nuora, suocera/genero, suocero/genero, suocera/nuora) 

 

 

 

 

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

 

 

 

abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, iscritto all’A.I.R.E. del Comune, a condizione che la stessa non risulti locata

 

 

senza detrazione, per l'abitazione locata (deve essere in tal caso locata come prima casa e con contratto di affitto registrato della durata minima di un anno)

 

 

 

 

Pertinenze

Sono da considerarsi parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, fino ad un massimo di 2, ancorché iscritte distintamente in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

Fabbricati inagibili o inabitabili

Sono considerati inagibili o inabitabili, con conseguente riduzione dell’imposta al 50%, gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 lett. c) e d) della legge 5.8.1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio comunale e che, nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

 

Comunicazione

Con la finanziaria 2007 è stato abolito l’obbligo di comunicazione per tutte le variazioni intercorse dal 01/01/2007 in poi. Al fine del continuo aggiornamento della Banca Dati in possesso dell’Ente, si consiglia vivamente di segnalare l’eventuale variazione intercorsa (acquisto, vendita, usufrutto ect.) per gli Immobili di proprietà presenti in questo Comune.

Rimane ad ogni modo l’obbligo di presentazione di comunicazione in caso di:

- esenzione e riduzione

- uso gratuito

- locazione

 

 

La comunicazione va presentata tramite spedizione a mezzo raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune di Tramonti di Sopra - oppure mediante consegna diretta all’Ufficio medesimo, presso la Sede Municipale, Via Roma 1

 

Pagamento

Il pagamento dell’acconto I.C.I. dovrà essere effettuato entro il 16/06/2008 ed il saldo entro il 15/12/2008 sul c/c postale n. 21827308 intestato a: Comune di TRAMONTI di SOPRA – Servizio Riscossioni ICI.

L’I.C.I. non è dovuta se l’importo totale per il 2008 è inferiore a € 12,00