estratto della delibera GC n. 14/2011
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DELIBERA
1) Per le ragioni indicate in premessa e che qui s�intendono integralmente riportate e
trascritte, di prendere atto che, per effetto del DL 93/2008 coordinato con la legge di
conversione n. 126/2008, � esclusa dall�ICI l�unit� immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, intendendosi per tale:
� quella individuata dal D.Lgs. 504/92;
� quelle ad esse assimilate dal Comune con proprio regolamento comunale.
2) Di approvare, per l�anno 2011, le aliquote dell�imposta comunale sugli immobili nelle
misure di seguito indicate:
- aliquota ridotta del 4,00 per mille in favore:
a) delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l�unit�
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, classificata o classificabile nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9;
b) dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE),
per l�unit� immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di propriet� o di usufrutto,
a condizione che la stessa non risulti locata;
- aliquota del 7,00 per mille per tutti i restanti fabbricati;
- aliquota del 7,00 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota del 5,50 per mille per i terreni agricoli.
3) Di determinare la detrazione spettante ai fabbricati destinati ad abitazione principale, di
cui al punto precedente, lettere a) e b), nella misura annua pari ad Euro 130,00.
4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo.
VALORI MININI DELLE AREE EDIFICABILI RELATIVI ALL�ANNO D�IMPOSTA 2011
A0 |
� 60,00 |
A1 |
� 57,00 |
A2 |
� 55,00 |
B0 |
� 38,00 |
B1 |
� 50,00 |
B2 |
� 40,00 |
B2* |
� 28,00 |
B3 |
� 45,00 |
C0 |
� 35,00 |
C1 |
� 24,00 |
V1 |
� 38,00 |
D2a |
� 38,00 |
D2b |
� 33,00 |
D2c |
� 38,00 |
N2 |
� 22,00 |
D3 |
� 38,00 |
D4 |
� 33,00 |
D5 |
� 33,00 |
D6 |
� 33,00 |
H2 |
� 22,00 |
H3 |
� 38,00 |
H4 |
� 38,00 |
P5 |
� 15,00 |
O1 |
� 15,00 |
Si precisa che i valori di cui sopra non trovano applicazione qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito ai fini fiscali (ad es. contratto di compravendita) per lo stesso anno d�imposta, il valore dell�area in misura superiore a quello che risulterebbe applicando i citati valori. In tal caso, il valore dichiarato nel contratto di compravendita costituisce - ai fini dell�I.C.I. - base imponibile a decorrere dal 1� gennaio del medesimo anno d�imposta.