estratto della delibera GC n. 14/2011
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DELIBERA
1) Per le ragioni indicate in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e
trascritte, di prendere atto che, per effetto del DL 93/2008 coordinato con la legge di
conversione n. 126/2008, è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, intendendosi per tale:
• quella individuata dal D.Lgs. 504/92;
• quelle ad esse assimilate dal Comune con proprio regolamento comunale.
2) Di approvare, per l’anno 2011, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle
misure di seguito indicate:
- aliquota ridotta del 4,00 per mille in favore:
a) delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, classificata o classificabile nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9;
b) dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE),
per l’unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà o di usufrutto,
a condizione che la stessa non risulti locata;
- aliquota del 7,00 per mille per tutti i restanti fabbricati;
- aliquota del 7,00 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota del 5,50 per mille per i terreni agricoli.
3) Di determinare la detrazione spettante ai fabbricati destinati ad abitazione principale, di
cui al punto precedente, lettere a) e b), nella misura annua pari ad Euro 130,00.
4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo.
VALORI MININI DELLE AREE EDIFICABILI RELATIVI ALL’ANNO D’IMPOSTA 2011
A0 |
€ 60,00 |
A1 |
€ 57,00 |
A2 |
€ 55,00 |
B0 |
€ 38,00 |
B1 |
€ 50,00 |
B2 |
€ 40,00 |
B2* |
€ 28,00 |
B3 |
€ 45,00 |
C0 |
€ 35,00 |
C1 |
€ 24,00 |
V1 |
€ 38,00 |
D2a |
€ 38,00 |
D2b |
€ 33,00 |
D2c |
€ 38,00 |
N2 |
€ 22,00 |
D3 |
€ 38,00 |
D4 |
€ 33,00 |
D5 |
€ 33,00 |
D6 |
€ 33,00 |
H2 |
€ 22,00 |
H3 |
€ 38,00 |
H4 |
€ 38,00 |
P5 |
€ 15,00 |
O1 |
€ 15,00 |
Si precisa che i valori di cui sopra non trovano applicazione qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito ai fini fiscali (ad es. contratto di compravendita) per lo stesso anno d’imposta, il valore dell’area in misura superiore a quello che risulterebbe applicando i citati valori. In tal caso, il valore dichiarato nel contratto di compravendita costituisce - ai fini dell’I.C.I. - base imponibile a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno d’imposta.