estratto della delibera GC n. 14/2011

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DELIBERA

1) Per le ragioni indicate in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e

trascritte, di prendere atto che, per effetto del DL 93/2008 coordinato con la legge di

conversione n. 126/2008, è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo, intendendosi per tale:

• quella individuata dal D.Lgs. 504/92;

• quelle ad esse assimilate dal Comune con proprio regolamento comunale.

2) Di approvare, per l’anno 2011, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle

misure di seguito indicate:

- aliquota ridotta del 4,00 per mille in favore:

a) delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità

immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, classificata o classificabile nelle

categorie catastali A/1, A/8, A/9;

b) dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE),

per l’unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà o di usufrutto,

a condizione che la stessa non risulti locata;

- aliquota del 7,00 per mille per tutti i restanti fabbricati;

- aliquota del 7,00 per mille per le aree fabbricabili;

- aliquota del 5,50 per mille per i terreni agricoli.

3) Di determinare la detrazione spettante ai fabbricati destinati ad abitazione principale, di

cui al punto precedente, lettere a) e b), nella misura annua pari ad Euro 130,00.

4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente

esecutivo.

 

 

VALORI MININI DELLE AREE EDIFICABILI RELATIVI ALL’ANNO D’IMPOSTA 2011

A0

€ 60,00

A1

€ 57,00

A2

€ 55,00

B0

€ 38,00

B1

€ 50,00

B2

€ 40,00

B2*

€ 28,00

B3

€ 45,00

C0

€ 35,00

C1

€ 24,00

V1

€ 38,00

D2a

€ 38,00

D2b

€ 33,00

D2c

€ 38,00

N2

€ 22,00

D3

€ 38,00

D4

€ 33,00

D5

€ 33,00

D6

€ 33,00

H2

€ 22,00

H3

€ 38,00

H4

€ 38,00

P5

€ 15,00

O1

€ 15,00


Si precisa che i valori di cui sopra non trovano applicazione qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito ai fini fiscali (ad es. contratto di compravendita) per lo stesso anno d’imposta, il valore dell’area in misura superiore a quello che risulterebbe applicando i citati valori. In tal caso, il valore dichiarato nel contratto di compravendita costituisce - ai fini dell’I.C.I. - base imponibile a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno d’imposta.