COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Provincia di Pordenone

 

 

VALORI DELLE AREE EDIFICABILI RELATIVI ALL’ANNO D’IMPOSTA 2005

 

A0

  29,00

A1

  27,00

A2

  26,00

A7

  16,00

B0

  22,00

B1

  16,00

C

    9,00

D2a

  15,00

D2b

  11,00

D3a

  15,00

D3b

 15,00

D4

€ 12,00

D5

€ 12,00

D6

€ 12,00

ARTIGIANALE

  15,00

COMMERCIALE

  15,00

P

    9,00

 

 

Si precisa che i valori di cui sopra non trovano applicazione qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito ai fini fiscali (ad es. contratto di compravendita) per lo stesso anno d’imposta, il valore dell’area in misura superiore a quello che risulterebbe applicando i citati valori. In tal caso, il valore dichiarato nel contratto di compravendita costituisce - ai fini dell’I.C.I. - base imponibile a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno d’imposta.

 

   Le aliquote in vigore per l’anno 2005 sono:

 

- abitazione principale   5   per mille  - detrazione 1^ casa pari ad €  130,00

 

- Altri fabbricati               6    per mille

 

- Terreni agricoli              5,5 per mille

 

- Aree edificabili              6    per mille

 

Versamenti imposta: su c.c.p. n. 41212093 – intestato a: COMUNE DI SESTO AL REGHENA – I.C.I. Servizio Tesoreria.

 

Estratto Regolamento Comunale:

 

-          Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero e sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

-          Si considerano abitazioni principali ai fini dell’applicazione dell’aliquota anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ad ascendenti e/o discendenti entro il primo grado purchè anagraficamente residenti nelle stesse.

 

 

Termine di presentazione DICHIARAZIONE I.C.I. –anno 2004 - 31.07.2005, SU MODELLI MINISTERIALI.

 

 

N.B. A PARTIRE DALL’ANNO D’IMPOSTA 2005, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia stabilito dall’art. 10, comma 4, del D. Lgs 504/1992.

 

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazione dei medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione all’Ente con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata.

 

La comunicazione di cui sopra, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su modello ministeriale e presentata – in unica copia - al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto o il fatto  oggetto della comunicazione medesima.