COMUNE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Pordenone
Assessorato Finanze e Bilancio
UFFICIO COMUNALE TRIBUTI
ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008
(*)
ALIQUOTA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA ADABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (art.8 comma 2
del Dlgs 504/92) (
1)4 per mille
PERTINENZA DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE (
2)4 per mille
ALIQUOTA PER IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
TERRENI AGRICOLI (
3)5,4 per mille
ALIQUOTA PER CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED IMMOBILI di
ATTIVITA COMMERCIALI SFITTE (4)
7 per mille
ALIQUOTA ORDINARIA PER LE RIMANENTI FATTISPECIE 6 per mille
ALIQUOTA PER FABBRICATI POSSEDUTI DA COOPERATIVE
SOCIALI STRUMENTALI AD ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
4 per mille
ALIQUOTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI PER LE QUALI VIENE
RILASCIATA UNA CONCESSIONE EDILIZIA PER INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL’ART. 31 LETT. D) LEGGE 457/78 E
ART.65 L.R.52/91 E PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE A
DECORRERE DALL’INIZIO DEI LAVORI
1 per mille
1. si considerano abitazioni principali, oltre ai casi previsti per legge, anche le unità immobiliari
concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado purché anagraficamente
residenti nelle stesse. Per quanto attiene alla detrazione d’imposta essa spetta una sola volta
per immobile sino a concorrenza dell’imposta gravante sull’abitazione principale.
2. rientrano nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle cat.
catastali C2, C6 e C7; le agevolazioni competono sino ad un massimo di una unità a
prescindere dal luogo ove essa è situata.
3. per l’applicazione dell’aliquota per le attività produttive si intendono gli Immobili delle Cat. A
10 - Gruppo C – Gruppo D, effettivamente utilizzati dal possessore per l’esercizio di attività
commerciali, artigianali, industriali, di servizio.
4. Per case di civile abitazione
e immobili di attività commerciali sfitti si intendono le unitàimmobiliari non occupate il cui stato di non occupazione perdura per oltre sei mesi all’anno.
(*)
A DECORRERE DALL’ANNO 2008 CON DELIBERA DEL C.C. N.7 DEL18.2.2008 VIENE MODIFICATO L’ART. 1 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE COME SEGUE: “la detrazione di cui all’art.8, comma 2 del
d.lgs 504/92, dopo l’applicazione della detrazione di cui al comma 2/bis
del medesimo articolo agli aventi titolo, e’ ulteriormente aumentata fino
alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad
abitazione principale ad esclusione delle unita immobiliari di categoria
catastale A/1, A/8, A/9. l’aumento e’ applicabile anche alle unita’
immobiliari assimilate dal regolamento comunale alle abitazioni
principali con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9.”
PER EFFETTO DI TALE MODIFICA L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI NON E’ DOVUTA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE, CON LE
ESCLUSIONI SUINDICATE.
I VERSAMENTI VANNO EFFETTUATI PRESSO LA TESORERIA
COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.
FILIALE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO OPPURE PRESSO QUALSIASI
UFFICIO POSTALE, NELL’APPOSITO CONTO CORRENTE POSTALE
N.10688596 INTESTATO AL COMUNE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO –
Servizio di Tesoreria – I.C.I. –
NOTA BENE: I NUOVI TERMINI PER I VERSAMENTI, A DECORRERE
DAL 2007, SONO I SEGUENTI:
La 1^ rata pari al 50%- dell’imposta và versata entro il 16 GIUGNO
Il saldo, a conguaglio, entro il 16 DICEMBRE
Resta la facoltà di versare tutta l’imposta
in unica soluzione entro il 16giugno
.PER QUANTO RIGUARDA LE VARIAZIONI INTERVENUTE FINO AL 31.12.2007
come previsto dal comma 53 dell’art.37 del d.l.223/2006, convertito dalla Legge 248/2006,
è’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’art.10,
comma 4 del D.Lgs.504/92.…Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei
casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono
applicabili le procedure telematiche previste dall’art.3 bis del decreto legislativo 18.12.1997,
n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
La dichiarazione, ove prevista, và presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero
delle Finanze ai sensi dell’art.10 comma 5, del Dlgs 504/92, entro i termini del 30 giugno
dell’anno successivo.
Eventuali ulteriori informazioni si possono trovare nel sito del Comune:
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/