COMUNE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

Assessorato Finanze e Bilancio

UFFICIO COMUNALE TRIBUTI

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008

(*) ALIQUOTA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD

ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (art.8 comma 2

del Dlgs 504/92) (1)

4 per mille

PERTINENZA DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE (2)

4 per mille

ALIQUOTA PER IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE E

TERRENI AGRICOLI (3)

5,4 per mille

ALIQUOTA PER CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED IMMOBILI di

ATTIVITA COMMERCIALI SFITTE (4)

7 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA PER LE RIMANENTI FATTISPECIE 6 per mille

ALIQUOTA PER FABBRICATI POSSEDUTI DA COOPERATIVE

SOCIALI STRUMENTALI AD ATTIVITA’ ASSISTENZIALI

4 per mille

ALIQUOTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI PER LE QUALI VIENE

RILASCIATA UNA CONCESSIONE EDILIZIA PER INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL’ART. 31 LETT. D) LEGGE 457/78 E

ART.65 L.R.52/91 E PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE A

DECORRERE DALL’INIZIO DEI LAVORI

1 per mille

1. si considerano abitazioni principali, oltre ai casi previsti per legge, anche le unità immobiliari

concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado purché anagraficamente

residenti nelle stesse. Per quanto attiene alla detrazione d’imposta essa spetta una sola volta

per immobile sino a concorrenza dell’imposta gravante sull’abitazione principale.

2. rientrano nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle cat.

catastali C2, C6 e C7; le agevolazioni competono sino ad un massimo di una unità a

prescindere dal luogo ove essa è situata.

3. per l’applicazione dell’aliquota per le attività produttive si intendono gli Immobili delle Cat. A

10 - Gruppo C – Gruppo D, effettivamente utilizzati dal possessore per l’esercizio di attività

commerciali, artigianali, industriali, di servizio.

4. Per case di civile abitazione e immobili di attività commerciali sfitti si intendono le unità

immobiliari non occupate il cui stato di non occupazione perdura per oltre sei mesi all’anno.

(*) A DECORRERE DALL’ANNO 2008 CON DELIBERA DEL C.C. N.7 DEL

18.2.2008 VIENE MODIFICATO L’ART. 1 DEL REGOLAMENTO

COMUNALE COME SEGUE: “la detrazione di cui all’art.8, comma 2 del

d.lgs 504/92, dopo l’applicazione della detrazione di cui al comma 2/bis

del medesimo articolo agli aventi titolo, e’ ulteriormente aumentata fino

alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad

abitazione principale ad esclusione delle unita immobiliari di categoria

catastale A/1, A/8, A/9. l’aumento e’ applicabile anche alle unita’

immobiliari assimilate dal regolamento comunale alle abitazioni

principali con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9.”

PER EFFETTO DI TALE MODIFICA L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI

IMMOBILI NON E’ DOVUTA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE, CON LE

ESCLUSIONI SUINDICATE.

I VERSAMENTI VANNO EFFETTUATI PRESSO LA TESORERIA

COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

FILIALE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO OPPURE PRESSO QUALSIASI

UFFICIO POSTALE, NELL’APPOSITO CONTO CORRENTE POSTALE

N.10688596 INTESTATO AL COMUNE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO –

Servizio di Tesoreria – I.C.I. –

NOTA BENE: I NUOVI TERMINI PER I VERSAMENTI, A DECORRERE

DAL 2007, SONO I SEGUENTI:

La 1^ rata pari al 50%- dell’imposta và versata entro il 16 GIUGNO

Il saldo, a conguaglio, entro il 16 DICEMBRE

Resta la facoltà di versare tutta l’imposta in unica soluzione entro il 16

giugno.

PER QUANTO RIGUARDA LE VARIAZIONI INTERVENUTE FINO AL 31.12.2007

come previsto dal comma 53 dell’art.37 del d.l.223/2006, convertito dalla Legge 248/2006,

è’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’art.10,

comma 4 del D.Lgs.504/92.…Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei

casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono

applicabili le procedure telematiche previste dall’art.3 bis del decreto legislativo 18.12.1997,

n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

La dichiarazione, ove prevista, và presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero

delle Finanze ai sensi dell’art.10 comma 5, del Dlgs 504/92, entro i termini del 30 giugno

dell’anno successivo.

Eventuali ulteriori informazioni si possono trovare nel sito del Comune:

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/