COMUNE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

Assessorato Finanze e Bilancio

UFFICIO COMUNALE TRIBUTI

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007

ALIQUOTA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (art.8 comma 2 del Dlgs 504/92) (1)

4 per mille

PERTINENZA DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE (2)

4 per mille

ALIQUOTA PER IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERRENI AGRICOLI (3)

5,4 per mille

ALIQUOTA PER CASE SFITTE (4)

7 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA PER LE RIMANENTI FATTISPECIE

6 per mille

ALIQUOTA PER FABBRICATI POSSEDUTI DA COOPERATIVE SOCIALI STRUMENTALI AD ATTIVITA’ ASSISTENZIALI

4 per mille

ALIQUOTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI DICHIARATE INAGIBILI O INABITABILI SULLE QUALI VENGONO ESEGUITI LAVORI DI RECUPERO E PER IL PERIODO DI ANNI TRE A DECORRERE DALL’INIZIO DEI LAVORI

 

1 per mille

  1. si considerano abitazioni principali, oltre ai casi previsti per legge, anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado purché anagraficamente residenti nelle stesse. Per quanto attiene alla detrazione d’imposta essa spetta una sola volta per immobile sino a concorrenza dell’imposta gravante sull’abitazione principale.

  2. rientrano nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle cat. Catastali C2, C6 e C7; le agevolazioni competono sino ad un massimo di una unità a prescindere dal luogo ove essa è situata.

  3. per l’applicazione dell’aliquota per le attività produttive si intendono gli Immobili delle Cat. A 10 - Gruppo C – Gruppo D, effettivamente utilizzati dal possessore per l’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, di servizio.

  4. Per case sfitte si intendono le unità immobiliari di civile abitazione non occupate il cui stato di non occupazione perdura per oltre sei mesi all’anno.

DALL'ANNO 2007 LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE RIMANE FISSATA IN € 206.60

I VERSAMENTI VANNO EFFETTUATI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE C.R.U.P. FILIALE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO OPPURE PRESSO QUALSIASI UFFICIO POSTALE, NELL’APPOSITO CONTO CORRENTE POSTALE N.10688596 INTESTATO AL COMUNE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO – Servizio di Tesoreria – I.C.I. –

NOTA BENE: La 1^ rata pari al 50%- dell’imposta (anziché 45% modifica introdotta dall’art.18 L.388/2000), và versata entro il 16 giugno–

Il saldo, a conguaglio, entro il  16 dicembre.

Resta la facoltà di versare tutta l’imposta in unica soluzione entro il  16 giugno.

Questo Comune ha previsto che la dichiarazione di cui all’art.10 commi 4 e 5 del D.Lgs.504/92 è sostituita da una comunicazione fino al 31/12/2006

La dichiarazione comunque presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art.10 comma 5, del Dlgs 504/92, assolve all’obbligo di presentazione della comunicazione, purché resa entro i termini della comunicazione stessa (e cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 13.02.2004 è stato aggiunto al regolamento vigente il seguente articolo, i cui benefici decorrono dal 1.1.2004:

ART.4 bis

Ai sensi dell’art.58 comma 3 del D.Lgs.446/1997 la detrazione di cui all’art.8 comma 3 del D.Lgs.504/1992 è elevata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purché lo stesso sia in possesso dei seguenti requisiti:

  1. età superiore ad anni 65 alla data iniziale del periodo di imposta e cioè 1° gennaio di ciascun anno e che vivono soli nel predetto immobile;

  2. titolari di reddito, nell’anno di imposta precedente, non superiore al trattamento minimo INPS e che sommato ad altri redditi personali non superi la cifra di € 7.800,00 annui. Fra i redditi personali concorrono anche i valori dell’eventuale patrimonio finanziario (depositi bancari, titoli, ecc.) calcolati secondo la normativa dell’I.S.E.

  3. non siano titolari di altra proprietà o diritto reale di godimento su altri beni immobili esclusa la casa di abitazione su cui si applica il beneficio e relativa pertinenza (come previsto dall’art.3 del presente regolamento)

Coloro che si avvalgono di quanto previsto nel comma precedente sono tenuti a comunicare al Comune il possesso dei requisiti ivi previsti attraverso apposita dichiarazione conforme al modello predisposto dal Comune, da presentarsi nei termini previsti per la comunicazione di cui all’art.9 del presente regolamento.

Il modello di comunicazione ed il regolamento I.C.I. possono essere scaricati dal sito internet del Comune: http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/