I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
L’Assessore Zongaro fa presente che con il presente atto l’Amministrazione intende confermare le aliquote ICI dell’anno scorso e spiega i contenuti dell’ulteriore detrazione prevista dalla Legge Finanziaria nazionale;
Scodellaro chiede se la riduzione si applica anche agli affini e parenti;
Zongaro specifica che potranno usufruire dell’ulteriore detrazione solo i proprietari di abitazione principale;
Sedran chiede una riduzione dell’ICI per gli anziani soli che si trovano in stato di difficoltà;
Il Sindaco fa presente che l’Amministrazione è sempre stata sensibile alle richieste delle minoranze e che per quei pochi anziani che dovrebbero pagare e che si trovano in stato di difficoltà si è sempre trovato il modo di dare aiuto;
VISTA la legge 23.10.1992, n.421, contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n.504, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.4 del D.L.08.08.1996, n.437, convertito con modificazioni con Legge 24.10.1996, n.556;
VISTO il D.Lgs. 15.12.1997, n.446;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n.267;
VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate che nella Parte Quarta regolamenta l’I.C.I.;
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge finanziaria 27.12.2006 n.296, che stabilisce il termine ultimo per la determinazione delle tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali nella data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
RICHIAMATO l’art. 42, del D. Lgs. 267/2000 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
RICHIAMATO altresì l’art.1, comma 156 della predetta Legge finanziaria 2007, che conferma la competenza del Consiglio Comunale sulla determinazione delle aliquote e detrazioni I.C.I.;
VISTA la legge finanziaria 2008 n. 244 del 24.12.2007 ed in particolar modo l’art. 1 commi 5, 7, 8 e 287 concernenti l’ulteriore detrazione dell’imposta sulla prima casa;
VISTO il prospetto allegato “A” relativo alla determinazione delle aliquote dell’imposta e detrazioni per abitazione principale ed equiparate per l’anno 2008;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
CON la seguente votazione:
Presenti e Votanti: 11
Favorevoli: 6
Contrari : /
Astenuti: 5 (Facchin, Sedran, Lucchini, Scodellaro Gianni e Zavagno)
D E L I B E R A
1) di determinare le aliquote ICI e relative detrazioni per abitazione principale per l’anno 2008\ secondo quanto riportato nell’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PROSPETTO ALLEGATO “A”
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUOTA DEL 5 PER MILLE
ALIQUOTA DEL 5.5 PER MILLE
ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L’ulteriore detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.
DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE AD ABITAZIONI PRINCIPALI
§ Detrazione unica di € 113.62