ORIGINALE

N. 021 di Reg.

Comune di Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione

della Giunta Comunale

 

 

OGGETTO:     Imposta Comunale sugli Immobili – ICI – anno 2006. Approvazione aliquote. Approvazione detrazione per l’abitazione principale. Approvazione della detrazione per l’abitazione principale di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico - sociale e per le famiglie con specifiche responsabilità di cura.

 

 


Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE.

_ Dott. Franco DEL BEN _

 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE.

_Dott. Franco DEL BEN_

 


 

L’anno _duemilasei_ il giorno _sei_ del mese di _febbraio_ alle ore _15.00_ nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Sigg.:

 

 

PRESENTE

ASSENTE

LIVA Renzo

- Sindaco

X

 

DEL PIERO Danilo

- Vice Sindaco

X

 

ANZOLIN Renzo

- Assessore

X

 

CARPEGGIANI Giovanni

- Assessore

X

 

CHERSOVANI Carlo

- Assessore

X

 

NAIBO Emanuela

- Assessore

X

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mara ZINGALE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Renzo LIVA, nella sua qualità di Sindaco e procede all’esposizione dell’oggetto sopra indicato.

Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:


OGGETTO:     Imposta Comunale sugli Immobili – ICI – anno 2006. Approvazione aliquote. Approvazione detrazione per l’abitazione principale. Approvazione della detrazione per l’abitazione principale di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico - sociale e per le famiglie con specifiche responsabilità di cura.

LA GIUNTA COMUNALE

Proposta di deliberazione

PREMESSO:

-                CHE l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è stata istituita con Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-                CHE il Comune deve deliberare l’aliquota per l’anno 2006 entro il termine fissato per il Bilancio di Previsione dell’anno 2006, con effetto dal 1 gennaio 2006;

-                CHE l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1998;

-                CHE l’art. 4, comma 1 del D.L. 08.08.1996, n. 437, convertito in Legge 24.10.1996, n. 556, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivise, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazioni principali a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

-                CHE con la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.1997, esecutiva ai sensi di Legge, veniva deciso di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche quella delle persone ricoverate in case di cura e di riposo, purché sussistano le condizioni previste dall’art. 3, comma 56 della Legge 662 del 23.12.1996;

-                CHE esistono le condizioni attesa la compatibilità con il Bilancio 2006 per confermare l’aliquota riservata alle “prime case” al 4,2 0/00 e ciò grazie alla complessiva politica di Bilancio adottata;

-                CHE esistono le condizioni, attesa la compatibilità con il Bilancio 2006 per confermare l’aliquota ordinaria del 5,5 0/00;

-                CHE esistono le condizioni, attesa la compatibilità con il Bilancio 2006 per confermare la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di 103,30 €;

-                CHE esistono le condizioni, attesa la compatibilità con il Bilancio 2006 di confermare in Euro 258,23 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale e per le famiglie con specifiche responsabilità di cura, come previsto dall’art.16 punto 3 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

CONSIDERATO che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilita dall’Ente:

a)      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)       in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

AVENDO sottoposto alla Giunta Comunale tutti gli elementi utili per verificare gli effetti suddetti e per assumere consapevolmente i provvedimenti che alla stessa competono;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.1997, con la quale si estendeva la detrazione ICI per la prima casa alle persone ricoverate in casa di cura;

RICORDATO

CONSIDERATO

INDIVIDUATO

PREMESSO

RILEVATO

PRESO ATTO

CONSTATATO CHE

VISTI:

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO l’atto di propria competenza e prescindendo dal parere ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in quanto atto d’indirizzo;

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

 

DELIBERA;

1)        per quanto espresso in narrativa:

a.         di confermare, per l’anno 2006, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili che saranno applicate in questo Comune come segue:

Ä       per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,2 0/00 (quattro virgola due per mille);

Ä       per tutti i casi rimanenti: aliquota 5,5 0/00 (cinque virgola cinque per mille);

b.         di confermare, per l’anno 2006 la detrazione per l’abitazione principale, permanendo l’estensione di tale condizione anche alle persone ricoverate in casa di cura, relativamente alla  prima casa in € 103,30 (centotre virgola trenta);

c.         di confermare, per quanto espresso in narrativa, la detrazione per l’abitazione principale, di Euro 258,23, per i soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale e per le famiglie con specifiche responsabilità di cura, come previsto dall’art. 16 punto 3 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 così individuati ai sensi della L.R. n.10/98, in  possesso dei seguenti requisiti:

I)              essere proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unità   immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.);

II)            versare in situazione di particolare disagio economico-sociale, così come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

III)         dichiarare un reddito annuo dell’intero nucleo familiare, che occupa l’unità immobiliare, riferito al 2005, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall’INPS, elevato di Euro 516,46 per ogni componente della famiglia a carico;

L’applicazione del beneficio dell’ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprietà immobiliari.

Le condizioni devono sussistere a far data dal 01.01.2006.

2)      di dare atto che la deliberazione predetta dovrà essere comunicata al concessionario della riscossione in conformità al secondo comma dell’art. 18 del D.Lgs. n. 504/92 e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale a norma del comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997;

3)      di trasmettere  per il seguito di competenza copia della presente deliberazione all’Area Economico – Finanziaria – Servizio Tributi;