Delibera prot. n. _________
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ORIGINALE
N. 022 di Reg.
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Comune di Roveredo in Piano
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Provincia di Pordenone
Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale |
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – ICI – Approvazione aliquote e detrazioni
Approvazione della detrazione ICI per l’abitazione principale di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale e per le famiglie con specifiche responsabilità di cura.
L’anno duemilacinque il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15.00 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.:
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PRESENTE
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ASSENTE
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LIVA Renzo
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- Sindaco
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X
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DEL PIERO Danilo
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- Vice Sindaco
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X
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ANZOLIN Renzo
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- Assessore
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X
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CARPEGGIANI Giovanni
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- Assessore
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X
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CHERSOVANI Carlo
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- Assessore
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X
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NAIBO Emanuela
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- Assessore
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X
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Assiste il Segretario Comunale Dott. Giampaolo GIUNTA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Renzo LIVA, nella sua qualità di Sindaco e procede all’esposizione dell’oggetto sopra indicato.
Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – ICI – Approvazione aliquote e detrazioni
Approvazione della detrazione ICI per l’abitazione principale di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale e per le famiglie con specifiche responsabilità di cura.
Proposta di deliberazione
PREMESSO:
- CHE l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è stata istituita con Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- CHE il Comune deve deliberare l’aliquota per l’anno 2005 entro il termine fissato per il Bilancio di Previsione dell’anno 2005, con effetto dal 1 gennaio 2005;
- CHE l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1998;
- CHE l’art. 4, comma 1 del D.L. 08.08.1996, n. 437, convertito in Legge 24.10.1996, n. 556, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residente nel Comune, per l’unirà immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazioni principali a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- CHE con la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.1997, esecutiva ai sensi di Legge, veniva deciso di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche quella delle persone ricoverate in case di cura e di riposo, purché sussistano le condizioni previste dall’art. 3, comma 56 della Legge 662 del 23.12.1996;
- CHE esistono le condizioni socio-economiche per mantenere l’aliquota riservata alle “prime case” al 4,2 0/00 e ciò grazie alla complessiva politica di Bilancio adottata;
- CHE è emersa la necessità di rivedere l’aliquota ordinaria stabilendola al 5,5 0/00;
- CHE è emersa la necessità di rideterminare la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale fissandola a 103,30 €;
- CHE esistono le condizioni, attesa la compatibilità con il Bilancio 2005 di confermare in Euro 258,23 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale e per le famiglie con specifiche responsabilità di cura, come previsto dall’art.16 punto 3 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
CONSIDERATO che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilita dall’Ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
AVENDO sottoposto alla Giunta Comunale tutti gli elementi utili per verificare gli effetti suddetti e per assumere consapevolmente i provvedimenti che alla stessa competono;
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.1997, con la quale si estendeva la detrazione ICI per la prima casa alle persone ricoverate in casa di cura;
CONSIDERATO che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:
a. nei riguardi dei contribuenti dalle citate disposizioni;
b. in relazione al gettito dell’imposta, per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
si propone
1) per quanto espresso in narrativa:
a. di stabilire, per l’anno 2005, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili che saranno applicata in questo Comune come segue:
Ä per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,2 0/00 (quattro virgola due per mille);
Ä per tutti i casi rimanenti: aliquota 5,5 0/00 (cinque virgola cinque per mille);
b. di modificare la detrazione per l’abitazione principale, permanendo l’estensione di tale condizione anche alle persone ricoverate in casa di cura, relativamente alla prima casa in € 103,30 (centotre virgola trenta);
c. di confermare, per quanto espresso in narrativa, la detrazione per l’abitazione principale, di Euro 258,23, per i soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale e per le famiglie con specifiche responsabilità di cura, come previsto dall’art. 16 punto 3 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 in possesso dei seguenti requisiti:
I) essere proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.);
II) versare in situazione di particolare disagio economico-sociale, così come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
III) c) dichiarare un reddito annuo dell’intero nucleo familiare, che occupa l’unità immobiliare, riferito al 2004, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall’INPS, elevato di Euro 516,46 per ogni componente della famiglia a carico;
L’applicazione del beneficio dell’ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprietà immobiliari.
Le condizioni devono sussistere a far data dal 01.01.2005.
2) di estendere i benefici di cui al precedente punto 2) alle famiglie con specifiche responsabilità di cura ai sensi della L. 328/00 art.16, così individuati ai sensi della L.R. n.10/98.
3) di dare atto che la deliberazione predetta dovrà essere comunicata al concessionario della riscossione in conformità al secondo comma dell’art. 18 del D.Lgs. n. 504/92 e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale a norma del comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.-
c Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18.08.2000, si esprime parere tecnico e contabile FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Franco Del Ben
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione,
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi resi per alzata di mano ai sensi di Legge
D E L I B E R A
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;
2. di dare atto che la deliberazione predetta dovrà essere comunicata al concessionario della riscossione in conformità al secondo comma dell’art. 18 del D.Lgs. n. 504/92 e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale a norma del comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997;
3. di trasmettere per il seguito di competenza copia della presente deliberazione all’Area Economico – Finanziaria – Servizio Tributi;
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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H:\ATTI\GIUNTA\2005\gc05-022.doc
Letto, firmato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
LIVA Renzo
L’ASSESSORE
DEL PIERO Danilo
IL SEGRETARIO
Dott. Giampaolo GIUNTA
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio in data odierna per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 18.02.2005 ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione.
Lì, 04.02.2005
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
CALZAVARA Stefania
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R.21/2003 – art. 1 – comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 31.01.2005:
£ per compiuta pubblicazione;
S perché dichiarata immediatamente eseguibile –
S per compiuta pubblicazione;
£ perché dichiarata immediatamente eseguibile. -
Lì, 03.02.2005
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampaolo GIUNTA
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