IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2007 - CONFERMA.
Premesso che:
· con delibera G.C. n. 175 del 22 febbraio 1993 è stata stabilita l’aliquota dell’imposta Comunale sugli Immobili nella misura annua del 4 ‰;
· con delibera G.C. n. 242 del 15 aprile 1997, ai sensi dell’art. 3, comma 55 punto 3, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è stata elevata a € 108,46, rispetto alla detrazione fino ad allora applicata pari a € 92,96 così come era previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92;
· con delibera C.C. n. 15 del 26 marzo 1999, la detrazione a favore dei contribuenti che versano in particolari condizioni, come meglio di seguito specificato, è stata elevata a complessivi € 258,22:
- TITOLARI DI PENSIONI O ASSEGNI MINIMI che siano, alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta, proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e solo ed unicamente nelle ipotesi in cui:
- nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi il cui reddito complessivo non sia superiore al minimo fissato per l’esonero ai fini I.R.P.E:F., oltre a quello adibito ad abitazione principale, nel territorio nazionale;
- che non venga effettuata sublocazione;
- che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare di cui alla dichiarazione dei redditi non sia superiore all’importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l’I.N.P.S. o, non superiore al doppio della stessa, in caso di più componenti;
- che l’unità immobiliare non sia classificata in catasto come A/1, A/8 o A/9;
· con delibera C.C. n. 105 del 28 dicembre 1998 è stato approvato il Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, e che pertanto a partire dall’esercizio 1999 l’applicazione di tale imposta dovrà soggiacere alle norme in esso disciplinate per quanto vanno a modificare od integrare il D.Lgs. 504/92;
· ai sensi dello stesso Regolamento è riconosciuta l’equiparazione ad abitazione principale per:
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado ed entro il II nel caso in cui quelli di I risultino deceduti;
- unità immobiliari possedute da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma permanente e le stesse risultino non locate;
Ricordato che:
· l’Amministrazione Comunale nella Relazione Previsionale e Programmatica 2004-2006 aveva programmato un aumento dell’aliquota di imposta a partire dall’anno 2005 al fine di assicurare le entrate indispensabili a finanziare le spese di carattere corrente;
· la Giunta Com.le con atto n. 33 /2005 ha aumentato le aliquote, dal 4 ‰ al 4,7 ‰ per l’ abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili e dal 5‰ al 6,5‰ per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e loro pertinenze;
· le aliquote sopracitate sono state confermate anche per l’anno di imposta 2006 con atto GC n. 39 del 16/03/2006;
Valutate le previsioni di entrata per il 2007 sulla scorta delle proiezioni effettuate in rispetto alle considerazioni sopra esposte;
Ritenuto coerente con la programmazione e necessario per mantenere gli equilibri di bilancio confermare anche per l’anno 2007 le aliquote applicate per l’anno d’imposta 2006 e più precisamente:
- abitazione principale e sue pertinenze 4,7 ‰
- terreni agricoli 4,7 ‰
- aree fabbricabili 4,7 ‰
Visti:
la Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006 ;
- la Finanziaria Regionale 2006 LR. N. 1/2006;
- il D.lgs.267 del 18.08.2000, artt. 48 e 172 coma 1 lettera c;
- lo statuto dell’Ente ed il regolamento di contabilità;
1) di confermare per l’anno di imposta 2007 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili:
ALIQUOTA |
APPLICAZIONE |
4,7 PER MILLE |
§ abitazione principale e sue pertinenze § terreni agricoli § aree fabbricabili |
6,5 PER MILLE (ORDINARIA) |
§ unità immobiliari ad uso residenziale locate o non locate § unità immobiliari adibite ad attività economico - produttive § fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili |
2) di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 108,46 (centottoeuro/46);
3) di confermare ai sensi del vigente Regolamento ICI l’equiparazione ad abitazione principale per:
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado ed entro il II nel caso in cui quelli di I risultino deceduti;
- unità immobiliari possedute da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma permanente e le stesse risultino non locate;
4) di confermare che la detrazione a favore dei soggetti che versano nelle condizioni specificate nelle premesse, nei termini stabiliti con proprio atto consiliare n. 11/96, è pari a € 258,22 (duecentocinquantottoeuro/22);
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19 della legge regionale n. 21/2003, in considerazione del fatto che la posta in entrata è elemento del bilancio di previsione 2007 in approvazione nella stessa seduta consiliare.