Proposta di deliberazione avente per oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2005.
Premesso:
- che con delibera G.C. n. 175 del 22 febbraio 1993 è stata stabilita l’aliquota dell’imposta Comunale sugli Immobili nella misura annua del 4 ‰;
- che con delibera G.C. n. 242 del 15 aprile 1997, ai sensi dell’art. 3, comma 55 punto 3, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è stata elevata a € 108,46, rispetto alla detrazione fino ad allora applicata pari a € 92,96 così come era previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92;
- che con delibera C.C. n. 15 del 26 marzo 1999, la detrazione a favore dei contribuenti che versano in particolari condizioni, come meglio di seguito specificato, è stata elevata a complessivi € 258,22:
- TITOLARI DI PENSIONI O ASSEGNI MINIMI che siano, alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta, proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e solo ed unicamente nelle ipotesi in cui:
- nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi il cui reddito complessivo non sia superiore al minimo fissato per l’esonero ai fini I.R.P.E:F., oltre a quello adibito ad abitazione principale, nel territorio nazionale;
- che non venga effettuata sublocazione;
- che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare di cui alla dichiarazione dei redditi non sia superiore all’importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l’I.N.P.S. o, non superiore al doppio della stessa, in caso di più componenti;
- che l’unità immobiliare non sia classificata in catasto come A/1, A/8 o A/9;
- che con delibera C.C. n. 105 del 28 dicembre 1998 è stato approvato il Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, e che pertanto a partire dall’esercizio 1999 l’applicazione di tale imposta dovrà soggiacere alle norme in esso disciplinate per quanto vanno a modificare od integrare il D.Lgs. 504/92;
- che ai sensi dello stesso Regolamento è riconosciuta l’equiparazione ad abitazione principale per:
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado ed entro il II nel caso in cui quelli di I risultino deceduti;
- unità immobiliari possedute da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma permanente e le stesse risultino non locate;
Dato atto che:
- con delibera G.C. n. 14 del 23 gennaio 2002 ha aumentato l’aliquota, dal 4 ‰ al 5 ‰, solo relativamente ai fabbricati diversi dalle abitazioni principali e loro pertinenze, compresi quelli dati in uso gratuito ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale ICI;
- questa Amministrazione Comunale nella Relazione Previsionale e Programmatica 2004-2006 aveva programmato un ulteriore aumento dell’aliquota di imposta a partire dall’anno 2005;
Ritenuto coerente con la programmazione, e necessario per mantenere gli equilibri di bilancio, incrementare l’imposizione tributaria;
Valutate le previsioni di entrata per il 2005 sulla scorta delle proiezioni di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, che ne diviene parte sostanziale ed integrante, effettuate in rispetto alle considerazioni sopra esposte, si determinano le seguenti aliquote:
- abitazione principale e sue pertinenze 4,7 ‰
- terreni agricoli 4,7 ‰
- aree fabbricabili 4,7 ‰
Visti:
- la Legge Finanziaria 2005 n. 311 del 30.12.2004;
- la Finanziaria Regionale 2005;
- il D.lgs.267 del 18.08.2000, artt. 48 e 172 coma 1 lettera c;
- lo statuto dell’Ente ed il regolamento di contabilità;
1) di confermare per l’anno di imposta 2005 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili:
ALIQUOTA |
APPLICAZIONE |
4,7 PER MILLE |
§ abitazione principale e sue pertinenze § terreni agricoli § aree fabbricabili |
6,5 PER MILLE (ORDINARIA) |
§ unità immobiliari ad uso residenziale locate o non locate § unità immobiliari adibite ad attività economico - produttive § fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili |
2) di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 108,46 (centottoeuro/46);
3) di confermare ai sensi del vigente Regolamento ICI l’equiparazione ad abitazione principale per:
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado ed entro il II nel caso in cui quelli di I risultino deceduti;
- unità immobiliari possedute da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma permanente e le stesse risultino non locate;
4) di confermare che la detrazione a favore dei soggetti che versano nelle condizioni specificate nelle premesse, nei termini stabiliti con proprio atto consiliare n. 11/96, è pari a € 258,22 (duecentocinquantottoeuro/22).