Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

* * *

Gentile Contribuente,

con deliberazione consiliare n. 8 del 23.02.2010 l’Amministrazione Comunale ha determinato le aliquote I.C.I. per l’anno 2010 come segue:

 

v  Aliquota ordinaria:                7 per mille

 

v  Aliquota inferiore alla ordinaria:    6 per mille

unità immobiliari adibite ad uso produttivo, commerciale e studio professionale, purché l’attività venga esercitata  per non meno di sei mesi all’anno;

v  Aliquota inferiore alla ordinaria:   5 per mille  con applicazione della detrazione di 120,00

a)       per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A/1 – abitazioni di tipo signorile

A/8 – ville

A/9 – castelli e palazzi

 

b)       per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto  in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata (non assimilabile ad abitazione principale ai fini dell’esenzione in forza della Risoluzione Ministeriale n. 1/DF del 4 marzo 2009);

 

v   Aliquota inferiore alla ordinaria:    5 per mille

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela e affinità,  adibite a loro abitazione principale, purché anagraficamente residenti nelle stesse (non assimilabile ad abitazione principale in quanto da regolamento comunale ICI alla data del 29 maggio 2008 la fattispecie non rientra tra quelle della abitazione principale e non fruisce neppure della detrazione),

v  Aliquota agevolata:                1 per mille

esclusivamente a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti esclusivamente nelle seguenti zone:

-      zone omogenee "A" (A0-A1-A2);

-      aree incluse nelle perimetrazioni del P.R.P.C. denominato "Gorgazzo" e del P.R.P.C. denominato "La Santissima";

-      zone omogenee "E"(E0-E2-E3-E4-E5-E6-E7)

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente  alle unità immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

v  Aliquota agevolata:                0,5 per mille

per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica  e o termica per uso domestico  della durata di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili come previsto dalla Legge finanziaria 2008 del 27 dicembre 2007n. 244 art. 1 comma 6.

L’imposta è ridotta del 50% se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, previa dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà da presentare all’Ufficio Tributi e limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni.

 

v  DETRAZIONE  di imposta pari ad 120,00 (euro centoventi/00),:

 

esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria A1, A8, A9 e per gli immobili adibiti ad abitazione e posseduti a titolo di proprietà o di  usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE), a condizione che detti immobili non risultino locati.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta  a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari, la detrazione spetta interamente allo stesso.

v  L’ ESENZIONE I.C.I. (Decreto Legge n. 93/2008) è prevista dall’anno 2008 esclusivamente nelle seguenti casistiche:

a.        unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi risiedono abitualmente (previsione di legge);

b.        le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli istituti autonomi per le case popolari – IACP, , adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune (previsione di legge);

c.        le  unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (previsione di legge);

d.        disciplina della ex casa coniugale, art. 6, comma 3-Bis del D.Lgs. n. 504/1992, che stabilisce che “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni …si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale” (previsione di legge);

e.        le pertinenze dell'abitazione principale di cui alle lettere a), b), c), d) del presente punto, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.) e precisamente comunicati all’Ente da parte dei contribuenti (previsione di legge);

 

IMPORTANTE

CON IL RECEPIMENTO CONGIUNTO DELLE RISOLUZIONI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 1/DF DEL 4 MARZO 2009 E  N. 12/DF DEL 5 GIUGNO 2008 E ALLE PRECISAZIONI FORNITE IN MERITO DAL MINISTERO, NON POSSONO ESSERE ASSIMILATE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE (E PERTANTO NON POSSONO  ESSERE RITENUTE COMPLETAMENTE ESENTI) :

a.       GLI IMMOBILI POSSEDUTE DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)

b.       GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI

L’UFFICIO DOVRA’ PROVVEDERE, NEL CORSO DELL’ANNO,  AL RECUPERO DELL’IMPOSTA RELATIVA AGLI ANNI 2008 E 2009 (senza sanzioni, né interessi).

 

Con deliberazione giuntale n. 46 del 18.02.2010 il valore medio di mercato delle aree fabbricabili e dei terreni lottizzati al 1° gennaio 2010 è stato così determinato:

 

Destinazione di P.R.G.

In Zona P.R.G.

ZONA

DENOMINAZIONE

Valore Minimo  (Euro/mq.)

A0

Zona di valore storico artistico del capoluogo

/mq. 50,00

A1

Zona di particolare pregio ambientale

/mq. 50,00

A2

Zona di conservazione ambientale dei vecchi nuclei

(Coltura-Gorgazzo-Range-SanGiovanni-Mezzomonte):

Indice di edificabilità: 2,00 mc./mq.

Indice di edificabilità: 2,50 mc./mq.

 

 

/mq. 50,00

/mq. 55,00

 

B1

Zona residenziale semintensiva di completamento

(Indice di edificabilità: 2,5 mc./mq.)

/mq. 50,00

B2

Zona residenziale estensiva di completamento

(Indice di edificabilità: 1–1,5 mc./mq.)

/mq. 53,00

C1

Zona residenziale semintensiva di nuovo impianto

(Indice di edificabilità: 1,3 mc./mq.)

/mq. 45,00

C2

Zona residenziale estensiva di nuovo impianto da urbanizzare

(Indice di edificabilità: 1,0 mc./mq.)

/mq. 37,00

D2.1

Zona industriale ed artigianale di nuovo impianto (Superficie coperta 50%)

/mq. 26,00

D2.2

Zona industriale ed artigianale di nuovo impianto già dotata di infrastrutturazione con P.I.P. (Superficie coperta 50%)

/mq. 40,00

D3.1

Zone per insediamenti produttivi singoli esistenti compatibili con il contesto insediativo (Superficie coperta massimo 50%)

/mq. 32,00

D3.2

Insediamenti produttivi singoli esistenti, compatibili con il contesto insediativo (Superficie coperta massimo 60%)

N.B.  Sono assimilabili alla zona di appartenenza urbanistica

/mq. * vedi nota nella descrizione della zona

H3

Zona attrezzature commerciali esistenti

(Indice di edificabilità: 0,50 mq./mq.)

/mq. 40,00

H2

Attrezzature commerciali di nuova previsione

(Indice di edificabilità: 0,40 mc./mq.)

/mq. 32,00

G4

Zona attrezzature turistiche esistenti (Indice di edificabilità: 1,00 mc./mq.)

/mq. 40,00

 

N.B.: per sapere in quale zona ricade la propria area edificabile rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune.

I terreni agricoli sono esenti dall'I.C.I.

 

Scadenze I.C.I. 2010

16 giugno 2010 – ACCONTO                          16 dicembre 2010 – SALDO

 

Importante: Al fine di una maggiore trasparenza e semplificazione dei controlli, per gli immobili che usufruiscono delle aliquote inferiori alla ordinaria, il contribuente è invitato a rilasciare, se non lo avesse già fatto, una comunicazione all’Ente, in cui dichiara la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni e le cessazioni eventuali. I modelli sono disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune di Polcenigo.

 

Si informa, inoltre, che con deliberazione consiliare n. 7 del 23.02.2010:

E’ STATA CONFERMATA ANCHE PER L’ANNO 2010

L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

CON UN’ALIQUOTA PARI ALLO

 0,25%

Dall’imposta sono esenti i contribuenti con un reddito imponibile, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, fino a 10.000,00.

 

 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi I.C.I  Tel. 0434/74001 - Ditta Leader Consulting Sc.ar.l.

Orario di apertura al pubblico: Giovedì 9:00-13:00 – 14.00-17:00 previo APPUNTAMENTO TELEFONICO

 

 

Polcenigo, 17 marzo 2010                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                     Pigat dott. Sara