OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili.
Aliquote e detrazioni per l'anno 2008.
VISTO il D.Lgs 31.12.1992, n. 504 che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. a decorrere dall'anno 1993;
VISTI gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che dettano norme in materia di potestà regolamentare generale di Comuni e in materia d'imposta comunale sugli immobili I.C.I.;
VISTO l’art. 169 della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che così recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
RICHIAMATA la Legge Finanziaria 2007, la quale all’art. 1 – comma 156 – attribuisce nuovamente al Consiglio Comunale il potere in merito di approvazione di aliquote e detrazioni in materia di I.C.I.;
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, commi 5 e 7 della Legge Finanziaria 2008, Legge n. 244 del 24.12.2007, il quale prevede un aumento della detrazione sull’abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, ad esclusione degli immobili di categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), disponendo il rimborso ai Comuni da parte dello Stato (da parte della Regione nel caso del Friuli Venezia Giulia) del minore introito derivante dalle predette disposizioni, attraverso la devoluzione di un apposito trasferimento compensativo;
EVIDENZIATO che il Ministero dell’Interno è stato delegato a definire, entro il 28 febbraio 2008, il modello che i Comuni dovranno presentare per certificare il mancato gettito previsto;
DATO ATTO che i Comuni dovranno presentare il modello compilato entro il 30 aprile 2008 e a seguito di tali trasmissioni di dati il Ministero procederà ad erogare il trasferimento compensativo in due fasi: il 50 % entro il 16 giugno e il restante 50% entro il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio, oltre ad eventuali conguagli che verranno effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo, con le modalità che verranno definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 giugno
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Prot. n. 9544 dell’11.06.2005, con la quale viene segnalato che per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale è prevista l’applicazione della sola detrazione per l’abitazione principale e non anche l’aliquota ridotta;
VISTO l’art. 7, comma 2 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, dalla legge di conversione 02.12. 2005, n. 248, nel testo integrato dall’art. 1, comma 133, legge 23.12.2005, n. 266, che dispone l’esenzione dall’imposta degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società , che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
VISTI i pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1) di confermare per l’anno 2008 le aliquote ICI già previste per l’anno 2007:
- Aliquota ordinaria: 7 per mille;
- Aliquota inferiore alla ordinaria: 6 per mille
a) unità immobiliari adibite ad uso produttivo, commerciale e studio professionale, purché l’attività venga esercitata per non meno di sei mesi all’anno;
- Aliquota inferiore alla ordinaria: 5 per mille con applicazione della detrazione
a) unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi risiedono abitualmente;
b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
d) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- Aliquota inferiore alla ordinaria: 5 per mille
a) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela e affinità, adibite a loro abitazione principale, purché anagraficamente residenti nelle stesse;
b) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.) e precisamente comunicati all’Ente da parte dei contribuenti;
- Aliquota agevolata: 1 per mille
esclusivamente a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti esclusivamente nelle seguenti zone:
- zone omogenee "A" (A0-A1-A2);
- aree incluse nelle perimetrazioni del P.R.P.C. denominato "Gorgazzo" e del P.R.P.C. denominato "La Santissima";
- zone omogenee "E"(E0-E2-E3-E4-E5-E6-E7)
L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 7 della Legge n. 244 del 24.12.2007 – Finanziaria 2008 – è stata introdotta una ulteriore detrazione ICI sull’abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di 200 €, ad esclusione degli immobili di categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), disponendo il rimborso ai Comuni da parte dello Stato (da parte della Regione nel caso del Friuli Venezia Giulia) del minore introito derivante dalle predette disposizioni, attraverso la devoluzione di un apposito trasferimento compensativo;
3) di dare atto che, nelle more dell’adeguamento del software gestionale ICI che consentirà la quantificazione del minore introito, l’entrata derivante dallo stesso – da iscrivere al Titolo II dell’Entrata – viene mantenuta al Titolo I dell’Entrata in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2008, provvedendo a successiva variazione di bilancio a seguito invio al Ministero dell’Interno del certificato attestante il minore gettito previsto;
4) di individuare per l’anno 2008 la detrazione di imposta pari ad € 120,00 per le unità immobiliari analiticamente di seguito indicate:
a) unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi risiedono abitualmente;
b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
d) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
Dall’imposta complessivamente dovuta per tali unità viene detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
L’eventuale importo residuo della detrazione può essere opportunamente utilizzato in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale, che dovranno essere espressamente indicate all’Ufficio con comunicazione.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari, la detrazione spetta interamente allo stesso.
Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Prot. n. 9544 dell’11.06.2005, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale è prevista l’applicazione della sola detrazione per l’abitazione principale e non anche l’aliquota ridotta.
5) di specificare che la detrazione di imposta pari ad € 120,00 si compone come di seguito riportato:
Detrazione base prevista per legge € 103,29
Ulteriore detrazione prevista dall’Ente € 16,71
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Totale € 120,00
6) di specificare, altresì, che la detrazione di imposta introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 è calcolabile come di seguito riportato:
Aumento della detrazione base
ex Lege 244/2007 pari a: 1,33 per mille della base imponibile e fino ad un massimo di € 200,00 – ad esclusione degli immobili di categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli)
Si precisa che, secondo quanto disposto dalla Risoluzione n. 1/Dpf del 31 gennaio 2008 – Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ulteriore detrazione non trova applicazione per le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal Comune e nello specifico:
a) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
mentre trova applicazione:
a) per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa (art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992);
b) in capo al coniuge non assegnatario per l’ex casa coniugale assegnata giudizialmente all’altro coniuge;
c) alle pertinenze della unità immobiliare abitativa destinata ad abitazione principale, ancorché censite distintamente in catasto.
7) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi ad espletare tutti gli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Stante l’urgenza, su proposta del Sindaco e a voti unanimi espressi nei termini di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. n. 14/2004.-
Presenti n. su n. componenti il Consiglio, votanti n. con voti favorevoli n. espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 17 - comma 12 della L.R. n. 14/2004.-