OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili.
Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2006.
VISTO il D.Lgs 31.12.1992, n. 504 che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. a decorrere dall'anno 1993;
VISTI gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che dettano norme in materia di potestà regolamentare generale di Comuni e in materia d'imposta comunale sugli immobili I.C.I.;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l’anno 2002, il quale prevede che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Prot. n. 9544 dell’11.06.2005, con la quale viene segnalato che per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale è prevista l’applicazione della sola detrazione per l’abitazione principale e non anche l’aliquota ridotta;
VISTO l’art. 7, comma 2 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, dalla legge di conversione 02.12. 2005, n. 248, nel testo integrato dall’art. 1, comma 133, legge 23.12.2005, n. 266, che dispone l’esenzione dall’imposta degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società , che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
VISTI i pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1) di adottare le seguenti aliquote ICI per l’anno 2006:
- Aliquota ordinaria: 7 per mille;
- Aliquota inferiore alla ordinaria: 6 per mille
a) unità immobiliari adibite ad uso produttivo, commerciale e studio professionale, purché l’attività venga esercitata per non meno di sei mesi all’anno;
- Aliquota inferiore alla ordinaria: 5 per mille con applicazione della detrazione
a) unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi risiedono abitualmente;
b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
d) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- Aliquota inferiore alla ordinaria: 5 per mille
a) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela e affinità, adibite a loro abitazione principale, purché anagraficamente residenti nelle stesse;
b) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.) e precisamente comunicati all’Ente da parte dei contribuenti;
- Aliquota agevolata: 1 per mille
esclusivamente a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti esclusivamente nelle seguenti zone:
- zone omogenee "A" (A0-A1-A2);
- aree incluse nelle perimetrazioni del P.R.P.C. denominato "Gorgazzo" e del P.R.P.C. denominato "
- zone omogenee "E"(E0-E2-E3-E4-E5-E6-E7)
L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
2) Di confermare in € 103,30 la detrazione per abitazione principale.
Per abitazione principale si devono intendere esclusivamente le unità immobiliari analiticamente di seguito indicate:
a) unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi risiedono abitualmente;
b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
d) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
Dall’imposta complessivamente dovuta per tali unità viene detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
L’eventuale importo residuo della detrazione può essere opportunamente utilizzato in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale, che dovranno essere espressamente indicate all’Ufficio con comunicazione.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari, la detrazione spetta interamente allo stesso.