OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili.

                       Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs 31.12.1992, n. 504 che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. a decorrere dall'anno 1993;

 

VISTI gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che dettano norme in materia di potestà regolamentare generale di Comuni e in materia d'imposta comunale sugli immobili I.C.I.;

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l’anno 2002, il quale prevede che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

EVIDENZIATO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato con nota Prot. n. 24117/5.1.3 del 27.12.2004 che il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005 è il giorno 21 febbraio 2005;

 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale ICI, nonché la deliberazione consiliare nr. 12 del 28.02.2000, con la quale venivano dettagliate le aree e zone omogenee nelle quali per gli interventi effettuati può essere applicata l’aliquota ridotta del l’1%°;

 

CONSIDERATO che, nell’intendimento di promuovere l’immissione degli immobili non locati e delle aree edificabili nel mercato immobiliare, l’Amministrazione Comunale ha inteso differenziare le aliquote relative ad alcune tipologie di immobili;

 

VISTI i pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

 

 

D E L I B E R A

 

1) di adottare le seguenti aliquote ICI per l’anno 2005;

 

- Aliquota ordinaria:                                                             7 per mille;

 

- Aliquota inferiore alla ordinaria:                             6 per mille

 

a)                abitazioni date in locazione a cittadini anagraficamente residenti nelle stesse abitazioni oggetto di locazione o uso gratuito;

b)                abitazioni date in locazione a personale USA in servizio alla Base USAF di Aviano;

 

- Aliquota inferiore alla ordinaria:                             5 per mille

  esclusivamente per i seguenti immobili:

 

a)      unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi risiedono abitualmente;

b)      l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto  in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

c)      le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;

d)      gli alloggi  regolarmente  assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale;

e)         le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

f)          le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela e affinità,  adibite a loro abitazione principale, purché anagraficamente residenti nelle stesse;

g)         le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

h)         immobili posseduti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

i)           unità immobiliari adibite ad uso produttivo, commerciale e studio professionale, purché l’attività venga esercitata per non meno di sei mesi all’anno;

 

-  Aliquota agevolata:                             1 per mille

esclusivamente a favore di proprietari che  eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti nelle seguenti zone:

-  zone omogenee "A" (A0-A1-A2);

-  aree incluse nelle perimetrazioni del P.R.P.C. denominato "Gorgazzo" e del P.R.P.C. denominato "La Santissima";

-  zone omogenee "E"(E0-E2-E3-E4-E5-E6-E7)

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente  alle unità immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 

 

2)       Di confermare in € 103,30 la detrazione per abitazione principale.

Per abitazione principale si devono intendere le unità immobiliari analiticamente indicate al precedente punto 1) dalla lettera a) alla lettera f).

Dall’imposta complessivamente dovuta per tali unità viene detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 L’eventuale importo residuo della detrazione può essere opportunamente utilizzato in diminuzione                 dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale – punto 1) lettera g).

 

 Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta  a ciascuno di essi   in parti uguali, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari, la detrazione spetta interamente allo stesso.

 

3)       di incaricare il Responsabile del Servizio ad espletare tutti gli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

Stante l’urgenza, su proposta del Sindaco e a voti unanimi espressi nei termini di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. n. 14/2004.-