Vista la Legge 23/10/1992, n. 421 contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Titolo I del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 attuativo della delega e il D.lgs. 1/12/1993, n. 528 e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che l'art. 3 della L. 662/96 ha sostanzialmente modificato la disciplina dell'I.C.I. per l'anno 1997 aumentando gli estimi catastali degli immobili inclusi nel territorio comunale del 5% e aumentati i Redditi Dominicali del 25% ed elevando la detrazione minima per la 1^ casa a Euro 103,29;
Vista la delibera di G.C. n. 167 in data 11.12.2003, esecutiva, con la quale è stata fissata la disciplina dell’ICI per l’anno 2004 disponendo l’applicazione dei criteri sottoelencati:
- La conferma dell'aliquota ICI per l’abitazione principale al 4‰;
- La conferma della riduzione dell'aliquota al 2‰ per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dall'art. 1 comma 5 della L. 449/97;
- La conferma dell’aliquota ICI nella misura del 5,8‰ per le altre tipologie di immobili;
- La fissazione della detrazione da applicare all’abitazione principale nella misura minima prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall’art.3, comma 55, della L. 662/96 in Euro 103,29;
- La conferma dei limiti di reddito relativi all’aumento della detrazione per l’abitazione principale a Euro 154,94 per i titolari di pensione nei seguenti termini: reddito imponibile IRPEF individuale inferiore a Euro 7.746,85 e comunque reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a Euro 20.658,28. L’attribuzione della detrazione di Euro 154,94 avverrà con apposita delibera di Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile del Servizio, su domanda documentata degli aventi diritto da presentarsi entro il 10 giugno di ogni anno e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare la rispondenza dei redditi denunciati;
- La conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili;
- La conferma dell’estensione dell'agevolazione per la 1^ casa agli immobili di proprietà o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purché non locati;
Visto lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2005, così come predisposto dalla G.C.;
Tenuto conto per l’esercizio 2005:
- dell'ammontare complessivo dei trasferimenti regionali e statali per il finanziamento del bilancio;
- dell’ avvio degli accertamenti ICI;
- dei trasferimenti relativi all’ammortamento dei mutui contratti negli anni precedenti;
- del programma politico di questa Amministrazione;
RITENUTO per quanto sopra esposto di disporre:
- La conferma dell'aliquota ICI per l’abitazione principale al 4‰;
- La conferma della riduzione dell'aliquota al 2‰ per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dall'art. 1 comma 5 della L. 449/97.
- La conferma dell’aliquota ICI nella misura del 5,8‰ per le altre tipologie di immobili;
- La conferma della fissazione della detrazione da applicare all’abitazione principale nella misura minima prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall’art.3, comma 55, della L. 662/96 in Euro 103,29;
- La conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili;
- La conferma dell’estensione dell'agevolazione per la 1^ casa agli immobili di proprietà o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purché non locati;
- La conferma dei limiti di reddito relativi all’aumento della detrazione per l’abitazione principale a Euro 154,94 per i titolari di pensione nei seguenti termini:
- per i nuclei familiari composti da un unico componente: reddito imponibile individuale inferiore a Euro 7.746,85 precisando che per "reddito imponibile" si intende il "reddito complessivo al netto dei crediti di imposta sui dividendi, della deduzione per abitazione principale e degli oneri deducibili"
- per i nuclei familiari composti da più di un soggetto: reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a Euro 20.658,28 precisando che per "reddito imponibile" si intende il "reddito complessivo al netto dei crediti di imposta sui dividendi, della deduzione per abitazione principale e degli oneri deducibili";
L’attribuzione della detrazione di Euro 154,94 avverrà con apposita delibera di Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile del Servizio, su domanda documentata degli aventi diritto da presentarsi entro il 10 giugno di ogni anno e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare la rispondenza dei redditi denunciati;
Richiamato la Delibera di Giunta n. 164 di data 16.12.2004 con la quale sono stati rideterminati i valori delle aree fabbricabili nel territorio di Morsano al Tagliamento.
Ritenuto di poter quantificare, in applicazione delle suddette aliquote e della rideterminazione dei valori delle aree fabbricabili nel territorio comunale, il presunto gettito dell'imposta per l'anno 2005 in € 415.000,00 lordi e che le spese per la riscossione dell’imposta quantificabili in circa Euro 1.200,00 sono imputate, per il principio di integrità del bilancio, al relativo intervento di spesa;
Vista il D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti palesi ed unanimi espressi per alzata di mano nelle forma di legge
D E L I B E R A
1) di definire la seguente disciplina per l’applicazione dell’imposta per l’anno 2005 confermando quella dell’anno 2004, come di seguito riportato:
- La confermare dell'aliquota ICI per l’abitazione principale al 4‰;
- La conferma della riduzione dell'aliquota al 2‰ per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dall'art. 1 comma 5 della L. 449/97.
- La conferma dell’aliquota ICI nella misura del 5,8‰ per le altre tipologie di immobili;
- La fissazione della detrazione da applicare all’abitazione principale nella misura minima prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall’art.3, comma 55, della L. 662/96 di Euro 103,29;
- La conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili;
- La conferma dell’estensione dell'agevolazione per la 1^ casa agli immobili di proprietà o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purchè non locati;
- La conferma dei limiti di reddito relativi all’aumento della detrazione per l’abitazione principale a Euro 154,94 per i titolari di pensione nei seguenti termini:
- per i nuclei familiari composti da un unico componente: reddito imponibile individuale inferiore a Euro 7.746,85 precisando che per "reddito imponibile" si intende il "reddito complessivo al netto dei crediti di imposta sui dividendi, della deduzione per abitazione principale e degli oneri deducibili"
- per i nuclei familiari composti da più di un soggetto: reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a Euro 20.658,28 precisando che per "reddito imponibile" si intende il "reddito complessivo al netto dei crediti di imposta sui dividendi, della deduzione per abitazione principale e degli oneri deducibili";
L’attribuzione della detrazione di Euro 154,94 avverrà con apposita delibera di Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile del Servizio, su domanda documentata degli aventi diritto da presentarsi entro il 10 giugno di ogni anno e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare la rispondenza dei redditi denunciati;
2) di dare atto che il gettito presunto dell'imposta è quantificabile in € 415.000,00 lordi e che le spese per la riscossione dell’imposta quantificabili in circa Euro 1.200,00 saranno imputate, per il principio di integrità del bilancio, al relativo intervento di spesa;
Con separata votazione palese ed unanime espressi per alzata di mano in forma di legge, per quanto concerne l’immediata eseguibilità
DELIBERA
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1) comma 19 della L.R.21/2003.