Aliquota ICI anno 2008 e maggior detrazione
Estratto di delibera di G.C. n. 05 del 18.01.2008
1. Di riconfermare anche per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. nel seguente modo:
Aliquota del 4,80/1000
CON DETRAZIONE PARI 103,30.
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SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AD ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A1,A8,A9 |
Aliquota del 6,00/1000
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per GLI ALTRI IMMOBILI
(terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati)
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· novità :
la Legge Finanziaria 24.12.2007 n. 244 con l’articolo 1, commi 5 e 7 stabilisce:
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si potrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Di elevare a Euro 258,23 (anziché € 103,30) la detrazione per abitazione principale per i soli contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
SOGGETTI AVENTI DIRITTO:
a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc…)
b) essere anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e l’unica unità immobiliare posseduta, non risulti locata.
c) reddito annuo dell’intero nucleo famigliare che occupa l’unità immobiliare, presentato nel 2007, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall’INPS, elevato di Euro 516,46 per ogni componente della famiglia a carico del soggetto passivo;
d) gli altri componenti del nucleo famigliare non devono possedere al alcun titolo altre proprietà immobiliari.
e) Le predette condizioni devono sussistere dal 01/01/2008.
Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A7, A8 e A9.
CRITERI APPLICATIVI:
- La richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all’Ufficio Tributi del Comune di Pasiano di Pordenone, via Molini 18, entro la data fissata per il versamento in acconto anno 2008.
*ATTENZIONE E’ VARIATO IL NR. DI C.C.P. E L’INTESTAZIONE DEL CONCESSIONARIO:
l’intestatario per la riscossione dell’imposta è il Servizio Riscossione Tributi I.C.I. – PORDENONE –EQUITALIA NOMOS s.p.a. – v. Amerigo Vespucci 1 – PORDENONE , con c.c.p. n. 88703889;
- godono dello stesso trattamento dell’abitazione principale anche i seguenti immobili:
- le pertinenze dell’abitazione principale…
- le unità immobiliari, in precedenza abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanen te, a condizione che le medesime non risultino locate;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela adibite a loro abitazione principale;
- di precisare che la relativa detrazione comunale spetta una sola volta allo stesso soggetto passivo.-
*ATTENZIONE, per le detrazioni….:
· la detrazione per abitazione principale comunale non si estende agli usi gratuiti, e viene fruita una sola volta
dal soggetto passivo ( come stabilito dal reg.to comunale Pasiano di Pordenone);
· la detrazione per abitazione principale statale non si estende agli usi gratuiti e viene fruita una sola volta dal soggetto passivo (risoluz. N.11/DF 10.04.2008/MIN FIN).
· Salvo i casi di ex coniuge non assegnatario della abitazione principale ….(risoluz. N.11/DF 10.04.2008/MIN FIN).
· Italiani residenti estero, con abitazione non locata, spetta sia detrazione comunale che statale
(ris. n..5/DPF/15.02.2008).