I C I    2009

 

 

SONO TENUTI AL VERSAMENTO ICI (acconto 16 giugno 2009 – saldo 16 dicembre 2009):

 

sul c/c postale n. 88703673 intestato a: EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA (1° rigo°)

                                                                   MONTEREALE VALCELLINA-PN-ICI (2° rigo)

Oppure tramite mod. F24

-          i contribuenti che possiedono abitazione principale rientrante nelle cat. A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze (Aliquota 4,5 per mille – detrazione € 160,00)

-          l’abitazione e relative pertinenze possedute da soggetto residente all’estero, iscritto all’AIRE e che risulti non locata (Aliquota 4,5 per mille – detrazione €160,00)

-          I contribuenti possessori di altri fabbricati e/o aree edificabili: (Aliquota ordinaria 5,5 per mille)

 

 

 

NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO ICI:

 

-          i contribuenti che sono proprietari esclusivamente di abitazione di residenza e relative pertinenze.

-          le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale.

-          gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.

-          le abitazioni il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa comune, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobili destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

-          l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanete, a condizione che risulti non locata.

-          l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado), quando l’utilizzo è accertato secondo le norme dell’ordinamento anagrafico.

 

 

Aree edificabili: (aliquota 5,5 per mille)

 

 

-          Sono esenti i terreni agricoli ai sensi dell’art 15 Legge 27.12.1977 n. 984.