ALIQUOTE e DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2009 –
CONFERMA della DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 7.2.2008
AGGIORNATA CON LE ESCLUSIONI PREVISTE DAL D.L. 93/08
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE - RELATIVE PERTINENZE E’ considerata abitazione principale quella in cui il proprietario, o chi ha un diritto di usufrutto, uso o abitazione su di essa, ha la residenza anagrafica. Rientrano nella categoria anche quelle assimilate dal regolamento sull’ICI. e dalle delibere - Sono pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione (cantine, locali di deposito, legnaie ( cat. C/2); garage, stalle, posti auto (cat. C/6); tettoie (cat. C/7). | ||
Unità immobiliare di categoria A2-A3-A4-A5-A6-A7-A11 e relative pertinenze (C2-C6-C7) 1 - Utilizzata dal titolare del diritto reale che ha in esse la dimora abituale e la residenza anagrafica (art. 1 D.L. 93/2008 comma 1) 2 - Tenuta a disposizione ma non affittata dai residenti all’Estero iscritti all’AIRE (art. 1 comma 2 – L. 75 del 24.3.93 - D.L. 93/2008) (assimilata dal regolamento ICI art 20) 3 – Assegnata in caso di separazione all’altro coniuge (art. 1 D.L. 93/2008 comma 3 – art. 6 comma 3 bis Dlgs 504/92) 4 – Abitazioni secondarie date in uso gratuito anche in quota a parenti fino al secondo grado che devono avere in esse la residenza anagrafica (art. 1 D.L. 93/2008 assimilazione per regolamento ICI – art. 7). L’esenzione si estende a tutti i contitolari di tali abitazioni limitatamente al 2° grado di parentela (Assimilazione per aliquota derivata dalla deliberazione 12/08). 5 – Abitazione tenuta a disposizione da chi ha la residenza in Istituto di Ricovero se non locata (art. 1 D.L. 93/2008 comma 2 - assimilazione art. 20 regolamento ICI) 6) - Abitazioni principali dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (art. 1 comma 3 D.L. 93/2008 – art. 8 comma 4 del Dlgs 504/92) 7) – Alloggi regolarmente assegnati dall’ATER. (art. 1 D.L. 93/2008 c. 3 – art 8 comma 4 del Dlgs 504/92) |
ESENTI Relativamente alla quota di possesso | |
Abitazione principale in Unità immobiliare di categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze (C2-C/6-C/7) 8 - Utilizzata da chi ha in essa la dimora abituale e la residenza anagrafica o l’ iscrizione all’AIRE (art. 1 D.L. 93/2008 c. 2) (detrazione euro 260,00) |
Aliquota agevolata per le famiglie 4 ‰ | |
ABITAZIONI NON PRINCIPALI E ALTRI FABBRICATI - RELATIVE PERTINENZE E’ abitazione NON principale quella in cui il proprietario, o chi ha un diritto di usufrutto, uso o abitazione su di essa, NON ha la residenza anagrafica. Sono considerati altri fabbricati tutti gli altri non compresi nelle casistiche indicate nel presente prospetto | ||
9 – Tutti i tipi di fabbricati non compresi nelle casistiche illustrate (es. abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, abitazioni affittate o date in uso anche in quota a parenti oltre il secondo grado o al coniuge o agli affini, fabbricati inagibili, inutilizzati o dimessi da un’attività economica ecc.) I fabbricati in fase di costruzione o ristrutturazione sono trattati come aree fabbricabili |
Aliquota ORDINARIA 7 ‰ | |
FABBRICATI PRODUTTIVI E DI SERVIZIO, RELATIVE PERTINENZE, EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI DA UN’ATTIVITA’ ECONOMICA | ||
10 – Uffici e studi (categoria A10) – 11 - Tutti i fabbricati del gruppo B e D e del gruppo C ma che non siano pertinenze di abitazioni (Per i fabbricati di categoria D non ancora accatastati ricordarsi di comunicare i valori imponibili su base contabile ) |
Aliquota agevolata per le imprese 5 ‰ | |
TERRENI | ||
12) TERRENI AGRICOLI (Comune interamente Montano) 13) AREE DI FATTO NON AUTONOMAMENTE EDIFICABILI 14) AREE COSTITUENTI PERTINENZE DI FABBRICATI ma senza possibilità edificatoria autonoma |
ESENTI | |
15) AREE FABBRICABILI Tutte le aree considerate fabbricabili dal Piano Regolatore Generale con imponibile corrispondente al valore di mercato e quantificazione minima pari ai valori di riferimento deliberati dal Comune. (vedere TABELLA sul retro) - In presenza di valori superiori riscontrabili da denunce di successione, perizie, atti notarili ecc. bisogna usare questi ultimi. |
Aliquota ORDINARIA 7 ‰ | |
Scadenza: La rata di acconto (50%) scade il 16 giugno (martedi) e quella di saldo il 16 dicembre (mercoledi) Il limite minimo per i versamenti è fissato in euro 12,00 ANNUI per sola imposta - Modalità Pagamento: IMPORTI ARROTONDATI ALL’EURO INTERO su CCP n 88703491 intestato a Equitalia Friuli V.G. SPA - Agente della riscossione per la prov. di PN - (è ammesso l’uso dell’F.24 ) - Attenzione: Per gli aspetti agevolativi che comportano l’esenzione o la riduzione (USI GRATUITI - PERTINENZE- ABITAZIONI CHE DIVENTANO PRINCIPALI – ISCRITTI AIRE -RICOVERI PERMANENTI - INAGIBILITA’ - ECC. che non sono ancora stati comunicati occorre provvedere al più presto -. Il modello di comunicazione personalizzato è disponibile presso l’Ufficio Tributi o può essere scaricato dal sito del comune, in alternativa può essere usato il modello ministeriale indicando nelle annotazioni i riferimenti all’ agevolazione - Sul sito è consultabile il regolamento ICI in vigore dal 1.1.2007 Uff Tributi tel. 0427-707240 – Funz. Responsabile 0427 – 707225 - Fax 0427-707219 - |