PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

 

 

 

 

ALIQUOTE e DETRAZIONI  ICI PER L’ANNO 2009 –

CONFERMA della DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 7.2.2008 

AGGIORNATA  CON LE ESCLUSIONI  PREVISTE DAL D.L.  93/08

 

ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE  - RELATIVE PERTINENZE

E’ considerata abitazione principale quella  in cui il proprietario, o  chi ha un diritto di  usufrutto, uso o abitazione su di essa, ha la  residenza anagrafica. Rientrano nella categoria  anche quelle assimilate dal regolamento sull’ICI.  e dalle delibere -  Sono pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione (cantine, locali di deposito, legnaie ( cat. C/2); garage, stalle, posti auto (cat. C/6);  tettoie (cat. C/7).

       Unità immobiliare di categoria A2-A3-A4-A5-A6-A7-A11 e relative pertinenze (C2-C6-C7)

1 - Utilizzata  dal titolare del diritto reale  che ha in esse  la  dimora abituale e la residenza anagrafica

(art. 1 D.L. 93/2008 comma 1)

2 - Tenuta a disposizione ma non affittata dai residenti all’Estero iscritti all’AIRE (art. 1 comma 2 – L.  75 del 24.3.93 -  D.L. 93/2008) (assimilata dal regolamento ICI  art  20)

3 – Assegnata in caso di separazione all’altro coniuge  (art. 1 D.L. 93/2008 comma 3 – art. 6 comma 3 bis Dlgs 504/92)

4 – Abitazioni secondarie date in uso gratuito anche in quota a parenti fino al secondo grado che devono avere in esse la residenza anagrafica (art. 1 D.L. 93/2008  assimilazione per  regolamento ICI  – art. 7). L’esenzione si estende a tutti i contitolari di tali abitazioni limitatamente al  2° grado di parentela

(Assimilazione per aliquota derivata dalla deliberazione 12/08).

5 – Abitazione tenuta a disposizione da chi ha la residenza in Istituto di Ricovero se  non locata

(art. 1 D.L. 93/2008 comma 2  - assimilazione  art. 20 regolamento ICI)

6) - Abitazioni principali  dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

(art. 1 comma 3  D.L. 93/2008 – art. 8 comma 4 del Dlgs  504/92)

7) – Alloggi regolarmente assegnati dall’ATER.  (art. 1 D.L. 93/2008 c. 3 – art 8 comma 4 del Dlgs 504/92)

ESENTI

Relativamente alla quota di possesso

 

 

Abitazione principale   in Unità immobiliare di categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze (C2-C/6-C/7)

8 - Utilizzata da chi ha in essa la dimora abituale e la  residenza anagrafica o l’ iscrizione all’AIRE

       (art. 1 D.L. 93/2008 c. 2)                             (detrazione euro   260,00)     

 

Aliquota agevolata per le famiglie

4 ‰

ABITAZIONI NON PRINCIPALI   E  ALTRI  FABBRICATI -  RELATIVE PERTINENZE

E’ abitazione NON principale quella  in cui il proprietario, o  chi ha  un diritto di usufrutto, uso o abitazione su di essa, NON ha la  residenza anagrafica.

Sono considerati altri fabbricati tutti gli altri non compresi nelle casistiche indicate nel presente prospetto

9 – Tutti i tipi di fabbricati non compresi nelle casistiche illustrate  (es. abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, abitazioni affittate o date in uso anche in quota a parenti oltre il secondo grado o al coniuge o agli affini, fabbricati inagibili, inutilizzati o dimessi da un’attività economica ecc.)

I fabbricati in fase di costruzione o ristrutturazione sono trattati come aree fabbricabili

Aliquota ORDINARIA

7 ‰

FABBRICATI PRODUTTIVI E DI SERVIZIO,  RELATIVE PERTINENZE,  

  EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI DA UN’ATTIVITA’ ECONOMICA

   

     10 – Uffici e studi (categoria A10) –

     11 - Tutti i fabbricati del gruppo  B e D e del gruppo C ma che non siano pertinenze di  abitazioni 

      (Per i fabbricati di categoria D non ancora accatastati ricordarsi di comunicare i valori imponibili  su base contabile )

Aliquota agevolata per le imprese

5 ‰

TERRENI

     12) TERRENI AGRICOLI (Comune interamente Montano)

     13) AREE DI FATTO NON AUTONOMAMENTE EDIFICABILI

     14) AREE COSTITUENTI PERTINENZE DI FABBRICATI ma senza possibilità edificatoria autonoma

 

 

ESENTI

  

     15) AREE FABBRICABILI   Tutte le aree considerate fabbricabili dal Piano Regolatore  Generale  con

     imponibile corrispondente al valore di mercato e quantificazione minima pari ai valori di riferimento

     deliberati dal Comune. (vedere  TABELLA sul retro) - In presenza di valori superiori riscontrabili  da   

     denunce di successione, perizie, atti  notarili ecc.  bisogna usare questi ultimi.

Aliquota ORDINARIA

7 ‰

 

Scadenza:  La  rata di acconto (50%) scade il 16  giugno (martedi)   e quella di  saldo il 16 dicembre (mercoledi)  Il limite minimo per i versamenti è fissato in euro 12,00 ANNUI per sola imposta    - Modalità Pagamento:     IMPORTI ARROTONDATI ALL’EURO INTERO  su  CCP  n  88703491  intestato a Equitalia Friuli V.G. SPA - Agente della riscossione per la prov. di PN    -     (è ammesso l’uso dell’F.24 )  -

Attenzione:  Per gli aspetti agevolativi  che comportano l’esenzione o la  riduzione  (USI GRATUITI - PERTINENZE- ABITAZIONI CHE DIVENTANO PRINCIPALI – ISCRITTI AIRE  -RICOVERI PERMANENTI -  INAGIBILITA’ - ECC. che non sono ancora stati comunicati  occorre provvedere al più presto -.

Il modello di comunicazione personalizzato è disponibile presso l’Ufficio Tributi  o  può essere scaricato dal sito del comune,  in alternativa  può essere usato il modello ministeriale indicando nelle annotazioni  i riferimenti  all’ agevolazione  - Sul sito è consultabile il regolamento ICI in vigore dal 1.1.2007

                                      Uff Tributi  tel. 0427-707240    Funz. Responsabile 0427 – 707225 -  Fax 0427-707219   -