Per l’anno 2005 sono state confermate le aliquote ICI già deliberate per il 2004:
-Al 4‰ l’aliquota ICI sull’Abitazione Principale con detrazione di Euro 129,11 (pari a Lit. 250.000).
-Al 5 ‰ l’aliquota per i fabbricati categoria A10, B, D e quelli di categoria C che non siano pertinenze di abitazioni.
-Al 6 ‰ le abitazioni non principali e relative pertinenze
-E’ stata altrettanto mantenuta al 7‰ l’aliquota per i fabbricati non locati e per le aree fabbricabili
Sempre in tema di fiscalità Le comunico che l’addizionale IRPEF comunale, anche per il 2005 non è stata applicata.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Assessore Bilancio e Finanze
Dr. Stefano Carrozzi
Aliquote ICI per l’anno 2005 per TIPO di IMMOBILE deliberate dalla Giunta Comunale con atto n. 247 del 13.12.2004 (conferma della situazione del 2004) |
FABBRICATI |
TERRENI | |
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (con obbligo di comunicazione) Abitazioni principali: fabbricati categoria A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A11 - Pertinenze: fabbricati categoria C2, magazzini e locali di deposito; C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse. (garage); C7 tettoie chiuse od aperte. (Le pertinenze devono essere dichiarate) |
4 ‰
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ABITAZIONI NON PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (con obbligo di comunicazione). Fabbricati categoria A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A11Pertinenze: fabbricati categoria C2, magazzini e locali di deposito; C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (garage); C7 tettoie chiuse od aperte (Attenzione le pertinenze devono essere dichiarate) Questa aliquota è applicabile per i mesi di effettiva utilizzazione alle abitazioni non principali occupate in quanto concesse in uso o in affitto oppure occupate da contitolari |
6 ‰
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FABBRICATI NON LOCATI (cioè NON UTILIZZATI) Questa classificazione comprende per i mesi di inutilizzabilità anche le abitazioni sfitte o tenute a disposizione nonchè qualsiasi altro tipo di fabbricato non utilizzato ivi compreso quello inagibile. In questa classificazione confluiscono pure le abitazioni non principali e i fabbricati di tipo pertinenziale per i quali manca la comunicazione dell’occupazione. |
7 ‰
aliquota ordinaria |
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FABBRICATI PRODUTTIVI E DI SERVIZIO (utilizzati da un’attività economica) Uffici e studi privati di categoria A10 e tutti i fabbricati dei gruppi B, D e C che non siano pertinenze di abitazioni |
5 ‰ |
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AREE FABBRICABILI Valore di mercato con riferimento minimo ai valori deliberati dalla Giunta. (vedere apposita tabella) |
7 ‰ | ||
TERRENI AGRICOLI Esenti da ICI per effetto della circolare 14/06/1993 n. 9 del Ministero delle Finanze in S.O. n. 53 alla G.U. 141 del 18.6.1993 e della L.R. 19/05/1994 n. 7 in S.S. n. 28 BUR 20/05/94, che classificano il Comune di Maniago come interamente montano. |
ESENTI | ||
DETRAZIONI anno 2005 | |||
Ordinaria per abitazione principale e sue pertinenze con aliquota 4 per mille). |
Euro 129,11 | ||
Estendibile , con obbligo di comunicazione all’abitazione non principale (con aliquota al 6‰), data in uso gratuito a coniuge, parenti ed affini fino al 1° grado, non contitolari, che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione.Il diritto ad usufruire dell’estensione, fino alla concorrenza della quota dovuta, è subordinato all’obbligo di comunicazione il cui ritardo od omissione è sanzionabile salva la perdita del diritto, qualora più favorevole rispetto alla sanzione. |
Euro 100,00 | ||
Agevolata con obbligo di comunicazione per l’abitazione principale di soggetti in condizioni economiche disagiate (aliquota 4 per mille). Nelle more di adozione dell’apposito regolamento che definisca i limiti reddituali e i criteri unificati di valutazione, il reddito annuo lordo complessivo della famiglia nel 2004 non deve essere superiore all’importo annuo di un trattamento minimo di una pensione sociale (già € 5.227,56 con decorrenza 01.01.2003), escludendo dal computo solo il reddito derivante dal fabbricato utilizzato come abitazione principale nei confronti del quale si è usufruito della detrazione). Il diritto ad usufruire dell’estensione è subordinato all’obbligo di comunicazione il cui ritardo od omissione è sanzionabile salva la perdita del diritto qualora più favorevole rispetto alla sanzione. |
Euro 154,94 | ||
Avvertenze | |||
Ricordarsi di presentare entro il 31.12.2005 le comunicazioni relative al 2004 in particolare per le situazioni che diversificano le aliquote Il pagamento della rata di acconto scade il 30 giugno (giovedì) quella di saldo il 20 dicembre (martedi) – Pagamento: Concessionario della riscossione: Uniriscossioni Spa PN – CCP n 133595 - |
Responsabile d’Area : LOVATO Maria Elena tel. 0427-707226
Responsabile U.O. Ufficio Tributi – Zammattio Gianni tel. 0427-707225 Referente per la pratica : Zammattio Gianni tel. 0427-707225
Orario di apertura al pubblico : dal lunedì al venerdì ore 10.00/12.30, lunedì 16.00/17.30, mercoledì 16.00/18.30, giovedì 16.00/17.00
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