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COMUNE DI FRISANCO
PROVINCIA DI PORDENONE
Via Valdestali, 1 33080 Frisanco (PN) - Tel. 0427/78061 - Fax 0427/78062
INFORMAZIONI a livello COMUNALE I.C.I. - Anno 2007
Per i versamenti: C/C postale: 133595 intestato a UNIRISCOSSIONI S.P.A. – PORDENONE
Gli importi devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
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ALIQUOTE |
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O v |
- Tutti i fabbricati non compresi nelle altre categorie, sotto elencate. - I terreni edificabili. |
ORDINARIA 7 per mille SENZA |
R11
2 3 4 5 |
nei casi sotto indicati, COMPRESE le PERTINENZE (1): Abitazione Principale del contribuente ivi RESIDENTE (di fatto ed anagraficamente) Abitazione concessa in Uso Gratuito a parenti e affini (limitatamente al 1° grado) ivi RESIDENTI Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; Alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; |
RIDOTTA 4 per mille CON € 155,00 |
R2 |
Abitazione a disposizione del contribuente purché sia Cittadino Italiano Residente all'Estero, e purché non affittata; (Aliquota Ridotta possibile solo per UNA abitazione) |
RIDOTTA 4 per mille SENZA
DETRAZIONE |
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale
(1) Sono da considerarsi PERTINENZE (ai fini I.C.I.) unicamente le unità immobiliari classificabili nella categorie catastali C2, C6 e C7, collegate o nelle immediate vicinanze dell'abitazione principale, per un massimo di 2, solo se complementare al fabbricato principale, di fatto utilizzate come tali dallo stesso detentore l’abitazione considerata principale.
La DETRAZIONE spetta in quota intera e unica per abitazione e pertinenze insieme.
A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico
La dichiarazione o comunicazione è dovuta anche se gli immobili (od il soggetto passivo) sono interessati da temporanee agevolazioni, riduzioni od esenzioni I.C.I.. Per evitare errori nella valutazione della posizione contributiva del soggetto passivo si consiglia di allegare copia dei documenti che provano i diritti alle agevolazioni.
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Scadenza pagamenti:
- Acconto (50%) o unica rata entro il 16 giugno 2007
- Saldo entro il 16 dicembre 2007
L'UFFICIO COMUNALE PER I CONTROLLI SULL'I.C.I. (tel 0427/78061) è a disposizione per eventuali chiarimenti al cittadino negli orari di apertura al pubblico di seguito riportati
Lunedì |
Mercoledì |
Venerdì |
10.00-13.00 |
16.00-18.00 |
10.00-13.00 |