OGGETTO: Conferma aliquota I.C.I. - Anno 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il decreto legislativo n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni che
istituisce l’imposta comunale sugli immobili;
VISTI gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n° 446/1996 che dettano norme in materia di
potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili;
VISTA la delibera di consiliare n° 2 del 29.03.1999, esecutiva, con la quale è stato stabilita nella
misura del 4 per mille l’aliquota ICI e in lire 200.000 (euro 103,29) la detrazione d’imposta per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 16/02/2005 con la quale veniva
confermata l’aliquota minima del 4 per mille e la detrazione per abitazione principale in vigore, con
conversione in euro dei relativi importi;
ATTESO che ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n° 267/2000 è attribuita alla
competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della
determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e servizi comunali;
VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano,
D E L I B E RA
1.
di confermare per l’anno 2006 l’aliquota per l’applicazione dell’I.C.I. al 4 per mille per l’interoterritorio comunale e per ogni tipologia d’immobile;
2.
di confermare in euro 103,29 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita adabitazione principale del soggetto passivo;
3.
di rinviare al Regolamento comunale sull’I.C.I. per quanto non specificato nel presente atto(esenzioni, agevolazioni, riduzioni, ecc.).
Indi, con separata ed unanime votazione per alzata di mano, su proposta del Presidente, il presente
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge
regionale n° 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.