OGGETTO: Conferma aliquota I.C.I. - Anno 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il decreto legislativo n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni che

istituisce l’imposta comunale sugli immobili;

VISTI gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n° 446/1996 che dettano norme in materia di

potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili;

VISTA la delibera di consiliare n° 2 del 29.03.1999, esecutiva, con la quale è stato stabilita nella

misura del 4 per mille l’aliquota ICI e in lire 200.000 (euro 103,29) la detrazione d’imposta per

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 16/02/2005 con la quale veniva

confermata l’aliquota minima del 4 per mille e la detrazione per abitazione principale in vigore, con

conversione in euro dei relativi importi;

ATTESO che ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n° 267/2000 è attribuita alla

competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della

determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei

beni e servizi comunali;

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E RA

1. di confermare per l’anno 2006 l’aliquota per l’applicazione dell’I.C.I. al 4 per mille per l’intero

territorio comunale e per ogni tipologia d’immobile;

2. di confermare in euro 103,29 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo;

3. di rinviare al Regolamento comunale sull’I.C.I. per quanto non specificato nel presente atto

(esenzioni, agevolazioni, riduzioni, ecc.).

Indi, con separata ed unanime votazione per alzata di mano, su proposta del Presidente, il presente

atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge

regionale n° 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.